Testo Unico Edilizia e Salva Casa: nuove proposte di emendamento
In VIII Commissione alla Camera si discutono nuove proposte emendative al ddl di conversione del D.L. n. 69/2024 che modifica il d.P.R. n. 380/2001
Variazioni essenziali (art. 32, TUE)
Proposta la sostituzione dell’art. 32 (Variazioni essenziali) del TUE. Di seguito la versione vigente e quella modificata.
Versione vigente |
Proposta emendativa |
1. Fermo restando quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 31, le regioni stabiliscono quali siano le variazioni essenziali al progetto approvato, tenuto conto che l'essenzialità ricorre esclusivamente quando si verifica una o più delle seguenti condizioni: a) mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione degli standards previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968; b) aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio da valutare in relazione al progetto approvato; c) modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato ovvero della localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza; d) mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito; e) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti procedurali. 2. Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono sulla entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative. 3. Gli interventi di cui al comma 1, effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico, ambientale e idrogeologico, nonché su immobili ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono considerati in totale difformità dal permesso, ai sensi e per gli effetti degli articoli 31 e 44. Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono considerati variazioni essenziali. |
1. Fermo restando quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 31, l'essenzialità ricorre esclusivamente quando si verifica una o più delle seguenti condizioni: a) mutamento urbanisticamente rilevante della destinazione d'uso che comporti un incremento del carico urbanistico ai sensi dell'articolo 26; b) aumento della volumetria complessiva in misura superiore al 20 per cento rispetto al progetto allegato al titolo abilitativo, escludendo dal calcolo le cubature accessorie ed i volumi tecnici; c) aumento della superficie utile in misura superiore al 30 per cento rispetto al progetto allegato al titolo abilitativo; d) aumento della superficie coperta in misura superiore al 30 per cento rispetto al progetto allegato al titolo abilitativo; e) incrementi di altezza tali da rendere possibile la realizzazione di piani aggiuntivi dell'edificio; f) modifica sostanziale della localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza rispetto a quella prevista dal progetto allegato al titolo abilitativo, tale da comportare una traslazione superiore al 50 per cento nella sovrapposizione tra la sagoma a terra dell'edificio autorizzato e di quello realizzato. La modifica della localizzazione del fabbricato non è comunque considerata difformità totale quando, a prescindere dai limi sopra indicati, restano invariati il volume, le superfici, le destinazioni d'uso, l'altezza della costruzione; g) modifica della tipologia di intervento edilizio rispetto a quella prevista dal progetto allegato al titolo abilitativo, tale da comportare il passaggio ad una categoria edilizia superiore, con riferimento alla fattispecie di intervento di cui all'articolo 3; h) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica e strutturale, quando non attenga a fatti procedurali. 2. Le regioni, nel rispetto delle soglie indicata al comma 1 e delle altre prescrizioni recate dal presente articolo, possono prevedere indicazioni tecniche di dettaglio. 3. Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono sulla entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative. |
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