Testo Unico Edilizia e Salva Casa: nuove proposte di emendamento
In VIII Commissione alla Camera si discutono nuove proposte emendative al ddl di conversione del D.L. n. 69/2024 che modifica il d.P.R. n. 380/2001
Tolleranze costruttive ed esecutive (art. 34-bis, TUE)
Viene proposto di eliminare il riferimento agli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024 (modifica che certamente sarà approvata dal Parlamento).
Altra proposta riguarda l’attuale comma 1-ter che definisce la “superficie utile” che diventerebbe comma 1-bis. Di seguito le versioni vigente e modificata a fronte:
Versione vigente |
Proposta emendativa |
Ai fini del computo della superficie utile di cui al comma 1-bis, si tiene conto della sola superficie assentita con il titolo edilizio che ha abilitato la realizzazione dell'intervento, al netto di eventuali frazionamenti dell'immobile o dell'unità immobiliare eseguiti nel corso del tempo. |
Ai fini del computo della superficie totale di cui al comma 1, si tiene conto della sola superficie totale assentita con il titolo edilizio che ha abilitato la realizzazione dell'intervento, al netto di eventuali frazionamenti dell'immobile o dell'unità immobiliare eseguiti nel corso del tempo. Gli scostamenti di cui al comma 1 rispetto alle misure progettuali valgono anche per le misure minime individuate dalle disposizioni in materia di distanze e di requisiti igienico-sanitari. |
Qualche emendamento propone l’inserimento di una nuova fattispecie quantitativa per le tolleranze costruttive, ovvero il 6% delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 60 metri quadrati.
Per risolvere l’impasse che riguarda le strutture leggere (tettorie, porticati e opere simili), viene proposto di inserire nuove tolleranze dedicate proprio a queste. In particolare, non costituirebbero violazione edilizia se contenuti entro i limiti:
- del 2 per cento delle misure previste dal titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile superiore ai 500 metri quadrati;
- del 3 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 300 e i 500 metri quadrati;
- del 5 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 200 e i 300 metri quadrati;
- del 6 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 150 e i 300 metri quadrati;
- del 8 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 150 metri quadrati.
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