Testo Unico Edilizia e Salva Casa: nuove proposte di emendamento
In VIII Commissione alla Camera si discutono nuove proposte emendative al ddl di conversione del D.L. n. 69/2024 che modifica il d.P.R. n. 380/2001
Sanatoria semplificata
Relativamente al nuovo art. 36-bis che ha disciplinato la nuova sanatoria semplificata per le difformità parziali, viene proposta la sostituzione del comma 2 del quale si riporta il testo a fronte.
Versione vigente |
Proposta emendativa |
2. Il permesso presentato ai sensi del comma 1 può essere rilasciato dallo sportello unico per l'edilizia di cui all'articolo 5, comma 4-bis, subordinatamente alla preventiva attuazione, entro il termine assegnato dallo sportello unico, degli interventi di cui al secondo periodo. In sede di esame delle richieste di permesso in sanatoria lo sportello unico può condizionare il rilascio del provvedimento alla realizzazione, da parte del richiedente, degli interventi edilizi, anche strutturali, necessari per assicurare l'osservanza della normativa tecnica di settore relativa ai requisiti di sicurezza, igiene, salubrità, efficienza energetica degli edifici e degli impianti negli stessi installati, al superamento delle barriere architettoniche e alla rimozione delle opere che non possono essere sanate ai sensi del presente articolo. Per le segnalazioni certificate di inizio attività presentate ai sensi del comma 1, lo sportello unico individua tra gli interventi di cui al secondo periodo le misure da prescrivere ai sensi dell'articolo 19, comma 3, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che costituiscono condizioni per la formazione del titolo. |
Il permesso presentato ai sensi del comma 1 è rilasciato dallo sportello unico per l'edilizia di cui all'articolo 5, comma 4-bis, subordinatamente alla preventiva verifica, da parte del professionista incaricato, della possibilità di adeguamento ai requisiti minimi necessari di sicurezza, igiene, salubrità, efficienza energetica degli edifici e degli impianti negli stessi installati, e al superamento delle barriere architettoniche. I lavori di adeguamento non possono superare i limiti previsti dalle tipologie di intervento di cui all'art. 3 comma 1 lettera a), b) e c). Per comprovate esigenze tecniche e qualora un'eventuale demolizione o ripristino non possa avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il professionista incaricato può adeguare le difformità di cui al presente comma senza superare i limiti della tipologia della ristrutturazione leggera di cui all'articolo comma 1 lettera d), primo periodo. Per le segnalazioni certificate di inizio attività presentate ai sensi del comma 1, lo sportello unico individua tra gli interventi di cui al primo periodo le misure da prescrivere ai sensi dell'articolo 19, comma 3, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che costituiscono condizioni per la formazione del titolo. |
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