Testo Unico Edilizia e Salva Casa: dubbi e perplessità sulle nuove tolleranze

Per l’applicazione delle nuove tolleranze è necessario considerare la superficie assentita con il titolo edilizio che ha abilitato la realizzazione dell'intervento, al netto di eventuali frazionamenti. Cosa significa?

di Gianluca Oreto - 03/09/2024

Tolleranze e sanatoria strutturale

Il nuovo comma 3-bis dell’art. 34-bis prevede disposizioni specifiche per le unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche disciplinate all’articolo 83 del TUE (che disciplina le opere interessate dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e i gradi di sismicità) ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti ministeriali contenenti le norme tecniche di costruzione in zone sismiche.

Viene previsto che in tali zone il tecnico attesti che gli interventi rispettano le prescrizioni del TUE per le costruzioni in zone sismiche (contenute nella sezione I del Capo IV della Parte II del medesimo TUE). Tale attestazione è:

  • riferita al rispetto delle norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della realizzazione dell’intervento, fermo restando quanto previsto dall’art. 36-bis, comma 2, sull’accertamento di conformità;
  • corredata della documentazione tecnica sull’intervento predisposta sulla base del contenuto minimo richiesto dall’articolo 93, comma 3, del TUE (il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni, relazione tecnica e accompagnato dagli altri elaborati previsti dalle norme tecniche, salvo più ampia normativa determinata dal competente ufficio tecnico della regione);
  • trasmessa allo sportello unico:
    • per l’acquisizione dell’autorizzazione dell’ufficio tecnico regionale secondo la disciplina prevista all’articolo 94 del TUE;
    • ovvero, per le difformità che costituiscono interventi privi di rilevanza o di minore rilevanza previsti dall’art. 94-bis TUE, per l’esercizio delle modalità di controllo delle regioni disciplinato al comma 5 del medesimo articolo.

Come scritto in premessa permangono almeno due grandi criticità:

  1. la prima è relativa proprio alle zone sismiche che nel corso degli anni hanno subito copiosi aggiornamenti: va considerata la zona sismica al tempo di realizzazione dell’intervento o quella al tempo della presentazione dell’attestazione da parte del tecnico (la differenza è sostanziale)?
  2. la seconda fa riferimento al contenuto minimo richiesto dall’articolo 93, comma 3, del TUE che riguarda gli interventi da realizzare e non già eseguiti: le piattaforme telematiche regionali, al momento, non sono pronte per le nuove procedure.
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