Testo Unico Edilizia e Salva Casa: occhio alle sanzioni penali per i professionisti

Ai fini dell’accertamento e attestazione delle nuove tolleranze costruttive-esecutive post Salva Casa, il Testo Unico Edilizia assegna delle gravi responsabilità ai professionisti

di Gianluca Oreto - 24/06/2024

Tempi duri per i nuovi professionisti impegnati (o invischiati) nelle nuove "semplificazioni" previste dal Legislatore. Occhio, infatti, alle attestazioni relative alle nuove tolleranze costruttive e alla data di realizzazione degli interventi per accedere alla sanatoria semplificata. La versione del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) profondamente rinnovata dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 69/2024 (Decreto Salva Casa) prevede, infatti, nuove responsabilità penali a carico dei professionisti.

Tolleranze e Sanatoria semplificata: le responsabilità dei professionisti

Entrando nel dettaglio:

  • la nuova versione dell’art. 34-bis del Testo Unico Edilizia (TUE) oltre a disciplinare le nuove tolleranze costruttive-esecutive, dispone diverse asseverazioni da parte dei tecnici abilitati tra cui la verifica delle limitazioni del diritto dei terzi;
  • il nuovo art. 36-bis del TUE ha disciplinato la sanatoria semplificata per le parziali difformità, stabilendo che per la verifica di conformità edilizia il tecnico abilitato, nel caso sia impossibile accertare l’epoca di realizzazione dell’intervento mediante la documentazione di cui all’art. 9-bis, comma 1-bis, attesta la data di realizzazione con propria dichiarazione e sotto la sua responsabilità.

L’art. 34-bis, nel nuovo comma 3-ter, dispone:

L’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non può comportare limitazione dei diritti dei terzi. Il tecnico abilitato verifica la sussistenza di possibili limitazioni dei diritti dei terzi e provvede alle attività necessarie per eliminare tali limitazioni, presentando, ove necessario, i relativi titoli. In caso di dichiarazione falsa o mendace si applicano le sanzioni penali, comprese quelle previste dal capo VI del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La formazione dei titoli di cui al secondo periodo e la concreta esecuzione dei relativi interventi è condizione necessaria per la redazione della dichiarazione di cui al comma 3.

L’art. 36-bis, al comma 3, dispone:

La richiesta del permesso di costruire o la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria sono accompagnate dalla dichiarazione del professionista abilitato che attesti le necessarie conformità. Per la conformità edilizia, la dichiarazione è resa con riferimento alle norme tecniche vigenti al momento della realizzazione dell’intervento. L’epoca di realizzazione dell’intervento è provata mediante la documentazione di cui all’articolo 9-bis, comma 1-bis, secondo e terzo periodo. Nei casi in cui sia impossibile accertare l’epoca di realizzazione dell’intervento mediante la documentazione indicata nel terzo periodo, il tecnico incaricato attesta la data di realizzazione con propria dichiarazione e sotto la sua responsabilità. In caso di dichiarazione falsa o mendace si applicano le sanzioni penali, comprese quelle previste dal capo VI del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Due attestazioni di non semplicissima applicazione (diritto dei terzi e data di realizzazione dell’intervento) che comportano pesanti sanzioni penali nei confronti dei professionisti in caso di dichiarazione falsa o mendace (anche questo un concetto che va provato in sede di contenzioso).

© Riproduzione riservata