Testo Unico Edilizia e Salva Casa: occhio alle sanzioni penali per i professionisti

Ai fini dell’accertamento e attestazione delle nuove tolleranze costruttive-esecutive post Salva Casa, il Testo Unico Edilizia assegna delle gravi responsabilità ai professionisti

di Gianluca Oreto - 24/06/2024

Stralciare le sanzioni penali

Pronta è arrivata la replica dei Consigli Nazionali degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, degli Ingegneri e della Fondazione Inarcassa, che hanno chiesto al Parlamento di stralciare la parte delle sanzioni penali.

Con il Decreto Salva Casa - affermano Architetti, Ingegneri e Fondazione Inarcassa - il Legislatore continua ad ampliare l’ambito di incertezza interpretativa della norma introducendo modifiche parziali finalizzate a snellire aspetti procedurali che di fatto costituiranno misure a regime. Il dichiarato obiettivo di agevolazione della regolarizzazione di piccole difformità dei fabbricati esistenti si traduce in alcuni casi in un affidamento improprio di responsabilità ai tecnici abilitati, architetti e ingegneri liberi professionisti, come già avvenuto con le asseverazioni. Il Decreto, infatti, che consente di regolarizzare le piccole difformità edilizie, prevede che qualora non sia possibile verificare l'epoca di realizzazione di un immobile con la documentazione disponibile probante (catastale, fotografica, ecc.), il tecnico incaricato attesti la data di realizzazione tramite una propria dichiarazione, assumendosi pertanto un carico improprio di responsabilità sulla veridicità di quanto dichiarato perché in caso di dichiarazione falsa o mendace, si applicano sanzioni penali”.

Se da un lato - continuano - il provvedimento si propone di legittimare piccole difformità, dall’altro, non possiamo non evidenziare l’eccessivo carico di compiti e responsabilità a carico dei professionisti. Un contesto certamente non più sostenibile. Il Professionista, insomma, diventa sempre più il tappabuchi delle inefficienze altrui. Nel caso specifico, però, la norma richiede una prestazione impossibile o quasi. Infatti, anche le più moderne tecniche non consentono di stabilire con certezza l’età di realizzazione del manufatto. Pretendere, pertanto, che il Professionista attesti, in assenza di documentazione disponibile, non già l’epoca, ma addirittura la data di realizzazione, è assolutamente irragionevole e sanzionare penalmente tale esercizio lo è ancora di più”.

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