Testo Unico Edilizia e Salva Casa: le proposte dei tecnici degli Enti locali
Nell’ambito della discussione sul ddl di conversione del Decreto Salva Casa, UNITEL evidenzia l’importanza della figura del tecnico comunale nell’ambito delle procedure di gestione delle discipline edilizie e urbanistiche
Le modifiche allo stato legittimo
Relativamente alla modifica della definizione dello stato legittimo, UNITEL evidenzia che dopo il Salva Casa lo stesso potrà essere attestato alternativamente:
- dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione (o che ne ha legittimato la stessa);
- da quello che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o l’intera unità immobiliare (a condizione che tale titolo sia stato rilasciato all’esito di un procedimento che abbia verificato l’esistenza del titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa), integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali.
È l’ipotesi sub b) che preoccupa UNITEL secondo il quale in questo modo si renderebbe legittimo l’affidamento del privato nei casi in cui gli uffici tecnici comunali abbiano, nel passato, “espressamente accertato” parziali difformità, variazioni essenziali, totale difformità rispetto al titolo edilizio, ma non le abbiano considerate rilevanti (non procedendo alla contestazione dell’abuso). “Gli uffici tecnici - rileva UNITEL - in sede di accertamento dello stato legittimo, potranno trovarsi nella imbarazzante situazione di non poter contestare una difformità che nel procedimento dell’ultimo titolo abilitativo non sia stato analizzato, con conseguente rilascio di un provvedimento favorevole al privato. Inoltre potrebbe essere sanato un intervento che necessitava di una analisi strutturale o di adeguamenti alle normative tecniche di settore, o di autorizzazioni di altri enti preposti alle verifiche. Si aprono in tal caso scenari che devono essere adeguatamente valutati”.
Sulla definizione di stato legittimo, l’art. 9-bis, comma 1-bis, del TUE, in premessa dispone “Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo…”. UNITEL evidenzia la necessità di chiarire se “quando si parla di titoli abilitativi, ci si riferisca solo ad autorizzazioni espresse, ad esempio Permessi, Concessioni, Licenze, Autorizzazioni oppure a Comunicazioni, Dia o Scia, Dia o Scia alternative al PDC, Cila, Cilas, ex art. 26 L. 47/1985, etc. o ad altre forme di assenso come quelle previste dagli artt. 33, 34, 37 e 38 ed in particolare alle norme sulla fiscalizzazione degli abusi (provvedimenti non espressamente rilasciati)”.
Tale precisazione risulta indispensabile per ricostruire lo stato legittimo degli immobili, al fine della creazione del fascicolo del fabbricato (previsto dalla bozza del nuovo testo unico delle costruzioni), della verifica di conformità edilizia/urbanistica e non ultimo dalla verifica di quanto indicato dall’art. 46 comma 1, art. 49 e art. 50 del T.U. dell’edilizia.
Documenti Allegati
Memoria UNITELIL NOTIZIOMETRO