Testo Unico Edilizia e Salva Casa: le responsabilità penali dei professionisti
Alcune delle disposizioni introdotte dal Decreto Salva Casa al Testo Unico Edilizia assegnano delle gravose responsabilità penali ai tecnici abilitati. Vediamo quali
Tolleranze costruttive e zone sismiche
Diversamente dalla versione precedente il Salva Casa, l’attuale versione dell’art. 34-bis aumenta le percentuali di tolleranze dal 2 al 6% (sulla base della superficie utile della singola unità immobiliare) per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024. Per i successivi interventi resta, invece, la regola del 2%.
In entrambe i casi, però, è stata inserita una “complicazione”. Per le unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità, il tecnico dovrà attestare che tali tolleranze rispettano le prescrizioni di cui alla sezione I del capo IV della parte II del TUE (Norme per le costruzioni in zone sismiche).
Il comma 3-bis dispone, inoltre, che tale attestazione, riferita al rispetto delle NTC vigenti al momento della realizzazione dell'intervento, sia:
- corredata della documentazione tecnica sull'intervento predisposta sulla base del contenuto minimo richiesto dall'articolo 93, comma 3, che è determinato dal competente ufficio tecnico della Regione e, in ogni caso, deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni, relazione tecnica e accompagnato dagli altri elaborati previsti dalle NTC;
- trasmessa allo sportello unico per l'acquisizione dell'autorizzazione per l’inizio dei lavori dell'ufficio tecnico regionale secondo le disposizioni di cui all'articolo 94 o per l’esercizio delle modalità di controllo a campione eventualmente previste dalla Regione per le difformità che costituiscono interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza.
Il precedente comma 3 dispone che le tolleranze realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, siano dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell'attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie ovvero con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali.
A tale dichiarazione, il tecnico abilitato dovrà allegare l'autorizzazione per l'inizio dei lavori dell'ufficio tecnico regionale oppure nel caso di difformità che costituiscono interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza, una dichiarazione asseverata circa il decorso del termine del procedimento per i controlli regionali in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di esito negativo dei controlli stessi.
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