Testo Unico Edilizia e Salva Casa: le responsabilità penali dei professionisti
Alcune delle disposizioni introdotte dal Decreto Salva Casa al Testo Unico Edilizia assegnano delle gravose responsabilità penali ai tecnici abilitati. Vediamo quali
Casi particolari di interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo
L’art. 34-ter, inserito all’interno del TUE nel processo di conversione del Salva Casa, dispone al comma 1 la possibilità di regolarizzare le varianti in corso d'opera che costituiscono parziale difformità dal titolo rilasciato prima della data di entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
Il comma 2 del suddetto articolo prescrive che per poter regolarizzare questi interventi sia preliminarmente necessario provare l'epoca di realizzazione delle varianti. Per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, è possibile utilizzare le informazioni catastali di primo impianto, o altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza (documentazione utilizzabile anche nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non siano disponibili la copia o gli estremi).
Nel caso, però, in cui sia impossibile accertare l'epoca di realizzazione della variante mediante la suddetta documentazione, è stato previsto che il tecnico incaricato attesti addirittura la data di realizzazione con propria dichiarazione e sotto la propria responsabilità. In caso di dichiarazione falsa o mendace si applicano le sanzioni penali, comprese quelle previste dal capo VI del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
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