Testo Unico Edilizia e Salva Casa: le responsabilità penali dei professionisti
Alcune delle disposizioni introdotte dal Decreto Salva Casa al Testo Unico Edilizia assegnano delle gravose responsabilità penali ai tecnici abilitati. Vediamo quali
Accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità e di variazioni essenziali
Per ultimo, ma non meno importante, l’art. 36-bis, inserito dal Salva Casa e disciplinante la cosiddetta “sanatoria semplificata”, al comma 3 dispone che per la verifica di conformità edilizia (vigente al momento della realizzazione dell’intervento) sia necessario provare l’epoca di realizzazione dell’intervento utilizzando la medesima documentazione di cui all’art. 34-bis.
Anche in questo caso, nei casi in cui sia impossibile accertare l'epoca di realizzazione dell'intervento mediante la suddetta documentazione, il tecnico incaricato attesta la data di realizzazione con propria dichiarazione e sotto la propria responsabilità. E anche questa volta, in caso di dichiarazione falsa o mendace si applicano le sanzioni penali, comprese quelle previste dal capo VI del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Dunque, agli articoli 34-bis e 36-bis se risulta impossibile attestare l’epoca di realizzazione dell’intervento, si chiede addirittura al tecnico abilitato, sotto sua responsabilità penale, di attestare la data di realizzazione.
Si può davvero parlare di semplificazione?
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