Testo Unico Edilizia e Salva Casa: sanatoria semplificata applicabile in Sicilia?
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. n. 69/2024 e le conseguenti modifiche al d.P.R. n. 380/2001 si deve attendere una legge di recepimento per la Regione Siciliana per la nuova sanatoria semplificata?
Le modifiche da recepire e quelle immediatamente applicabili in Sicilia
Come anticipato, il titolo II della Legge n. 16/2016 della Regione Siciliana ha disposto il recepimento con modifiche di alcuni articoli del Testo Unico Edilizia nazionale, tra i quali alcuni di quelli modificati dal Decreto Salva Casa, ovvero:
- l’art. 6 relativo agli interventi di edilizia libera;
- l’art. 36 che riguarda la sanatoria ordinaria.
Mentre non vi è alcun dubbio sul recepimento dinamico degli altri articoli del TUE modificati dal Decreto Salva Casa, sembrerebbe che in Sicilia esista una corrente di pensiero secondo la quale per l’applicazione del nuovo art. 36-bis servirebbe un recepimento regionale.
In una nota inviata dall’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente – Dipartimento dell’Urbanistica della Regionale Siciliana in risposta ad una richiesta di chiarimento di un Comune, viene specificato che alla luce della legge di recepimento regionale occorre distinguere tra:
- gli articoli che sono stati recepiti dinamicamente dalla Regione Siciliana (immediatamente vigenti);
- da quelli recepiti con modifiche (che necessitano di un ulteriore passaggio legislativo regionale).
Ciò premesso, il Dipartimento Urbanistica regionale conferma che gli articoli del d.P.R. n. 380/2001 modificati dal D.L. n. 69/2024, immediatamente vigenti nell’ordinamento regionale sono i seguenti:
- l’art. 9-bis;
- l’art. 23-ter;
- l’art. 31;
- l’art. 34-bis;
- l’art-37.
Nulla si dice, invece, sul nuovo articolo 36-bis.
Una “non risposta” che potrebbe essere figlia dell’incertezza normativa regionale ma che potrebbe essere risolta utilizzando le parole stesse contenute nella Legge n. 16/2016 e nel D.L. n. 69/2024.
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