Testo Unico Edilizia e Salva Casa: la sanatoria semplificata che non c’è

Il nuovo art. 36-bis inserito dal Salva Casa nel Testo Unico Edilizia necessita di alcuni provvedimenti normativi prima di poter essere applicato

di Gianluca Oreto - 19/11/2024

La sanatoria semplificata: le tre particolarità

La nuova sanatoria semplificata è (o sarebbe) applicabile in caso di:

  • interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 34;
  • interventi realizzati in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 37;
  • variazioni essenziali (art. 32 del TUE).

Le grandi particolarità di questa nuova sanatoria sono tre:

  1. la sanatoria può essere ottenuta nel caso esista una doppia conformità edilizia e urbanistica “asimmetrica”: l'intervento deve, cioè, risultare conforme:
    1. alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda;
    2. ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione;
  2. lo sportello unico edilizia può condizionare la sanatoria alla realizzazione, da parte del richiedente, degli interventi edilizi, anche strutturali, necessari per assicurare l'osservanza della normativa tecnica di settore relativa ai requisiti di sicurezza e alla rimozione delle opere che non possono essere sanate (misure che costituiscono condizioni necessarie per la formazione del titolo);
  3. sulla richiesta di sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con provvedimento motivato entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la richiesta si intende accolta (silenzio assenso).
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