Testo Unico Edilizia e Salva Casa: la sanatoria semplificata che non c’è

Il nuovo art. 36-bis inserito dal Salva Casa nel Testo Unico Edilizia necessita di alcuni provvedimenti normativi prima di poter essere applicato

di Gianluca Oreto - 19/11/2024

La sanatoria semplificata: cosa manca per poterla applicare

Disposizioni certamente interessanti sulle quali è in corso da mesi un dibattito tra le parti coinvolte (tecnici della P.A. e liberi professionisti) e su cui tutti sono d’accordo su almeno due aspetti.

Il primo (relativo) riguarda la necessità di aggiornare la modulistica edilizia nazionale contemplando proprio il caso della sanatoria ai sensi dell’art. 36-bis del TUE. Una mancanza certamente non “bloccante” in considerazione delle caratteristiche d’urgenza del Decreto Legge che imporrebbero alla Pubblica Amministrazione di accettare istanze presentate su una modulistica approntata dal professionista incaricato.

Bloccante è, invece, un secondo aspetto. Per poter ottenere il permesso di costruire o la SCIA in sanatoria, il comma 5, art. 36-bis del TUE prevede il pagamento a titolo di oblazione di un importo:

  1. pari al doppio del contributo di costruzione ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, determinato in misura pari a quella prevista dall'articolo 16, incrementato del 20 per cento in caso di interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire, nelle ipotesi di cui all'articolo 34, e in caso di variazioni essenziali ai sensi dell'articolo 32. Non si applica l'incremento del 20 per cento nei casi in cui l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda;
  2. pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile valutato dai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate, in una misura, determinata dal responsabile del procedimento, non inferiore a 1.032 euro e non superiore a 10.328 euro ove l'intervento sia eseguito in assenza della segnalazione certificata di inizio attività o in difformità da essa, nei casi di cui all'articolo 37, e in misura non inferiore a 516 euro e non superiore a 5.164 euro ove l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.

Nel primo caso non è ancora chiarissimo il concetto di “parziale difformità dal permesso di costruire”. Nel secondo caso, invece, il comparto dell’edilizia è in attesa della più volte annunciata pubblicazione del provvedimento del Ministero delle Infrastrutture contenente le indicazioni per il calcolo della sanzione.

In definitiva, il D.L. n. 69/2024 resta un provvedimento d’urgenza che a distanza di 4 mesi dalla sua conversione in legge necessita ancora di alcuni tasselli per produrre gli effetti sperati.

© Riproduzione riservata