Testo Unico Edilizia e Salva Casa: stato legittimo e fiscalizzazione dell’abuso

La modifica alla definizione di stato legittimo apportata dal D.L. n. 69/2024 al d.P.R. n. 380/2001 è sufficiente a produrre gli effetti sananti per la sanzione alternativa alla demolizione?

di Gianluca Oreto - 03/07/2024

La nuova definizione di stato legittimo

Di seguito il testo a fronte con la definizione di stato legittimo contenuta nella versione vigente del comma 1-bis, art. 9-bis, del TUE e in quella precedente le modifiche apportate dall’art. 1, comma 1, lettera b), del Decreto Salva Casa, suddivise nei periodi di cui si compone il comma (in grassetto le differenze).

Versione vigente dal 30 maggio 2024

Versione precedente

Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa o da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o l'intera unità immobiliare, rilasciato all'esito di un procedimento idoneo a verificare l'esistenza del titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali.

Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali.

Sono ricompresi tra i titoli di cui al primo periodo i titoli rilasciati o formati in applicazione delle previsioni di cui agli articoli 36, 36-bis e 38, previo pagamento delle relative sanzioni o oblazioni.

 

Alla determinazione dello stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare concorre, altresì, il pagamento delle sanzioni previste dagli articoli 33, 34, 37, commi 1, 3, 4, 5 e 6, e 38, e la dichiarazione di cui all'articolo 34-bis.

 

Per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto, o da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali.

Per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto, o da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali.

Le disposizioni di cui al quarto periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia.

Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia.

Con il nuovo primo periodo, per la ricostruzione dello stato legittimo non servirà più ripercorrere la storia dei titoli abilitativi degli interventi che riguardano l’intero immobile a partire da quello che ne ha previsto la costruzione o ne ha legittimato la stessa, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali.

Sarà, infatti, sufficiente prendere il titolo che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o l'intera unità immobiliare, rilasciato all'esito di un procedimento idoneo a verificare l'esistenza del titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa. La formulazione si presta al dubbio normativo se sia possibile prendere:

  • solo il permesso di costruire (unico titolo “rilasciato all'esito di un procedimento idoneo a verificare l'esistenza del titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa”);
  • oppure anche qualsiasi documento all’interno del quale l’amministrazione ha attestato la conformità edilizia e urbanistica a quel dato momento (es. la vecchia abitabilità rilasciata ai sensi del Regio Decreto n. 1265/1934 e del d.P.R. n. 425/1994).

L’argomento è oggetto di parecchie proposte di emendamento presentate anche dalle forze di maggioranza al disegno di legge di conversione del Decreto Salva Casa.

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