Testo Unico Edilizia e Salva Casa: stato legittimo e fiscalizzazione dell’abuso
La modifica alla definizione di stato legittimo apportata dal D.L. n. 69/2024 al d.P.R. n. 380/2001 è sufficiente a produrre gli effetti sananti per la sanzione alternativa alla demolizione?
di
Gianluca Oreto -
03/07/2024
Stato legittimo e titoli in sanatoria
Con il secondo periodo del comma 1-bis (probabilmente superfluo), viene esplicitamente previsto che per la ricostruzione dello stato legittimo si possano prendere i titoli in sanatoria (solo previo pagamento delle relative sanzioni o oblazioni) rilasciati o formati di cui:
- all’art. 36 del TUE, ovvero il permesso di costruire in sanatoria che, ricordiamo, prevede il silenzio-rigetto sull’istanza dopo 60 giorni decorsi inutilmente senza risposta da parte della P.A.;
- al nuovo art. 36-bis del TUE, che consente la sanatoria delle parziali difformità prevedendo il silenzio-assenso ove il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale non si pronunci con provvedimento motivato entro quarantacinque giorni dall’istanza;
- all’art. 38 del TUE, a mente del quale il caso di annullamento del permesso di costruire, qualora non sia possibile, in base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino (ma serve comunque la doppia conformità), il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale applica una sanzione pecuniaria, la cui integrale corresponsione produce i medesimi effetti del permesso di costruire in sanatoria di cui all'articolo 36.
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