Testo Unico Edilizia e Salva Casa: stato legittimo e fiscalizzazione dell’abuso
La modifica alla definizione di stato legittimo apportata dal D.L. n. 69/2024 al d.P.R. n. 380/2001 è sufficiente a produrre gli effetti sananti per la sanzione alternativa alla demolizione?
Stato legittimo e fiscalizzazione dell’abuso edilizio
Molto interessante è la formulazione del terzo periodo del citato comma 1-bis, per il quale allo stato legittimo concorre il pagamento delle sanzioni previste:
- all’art. 33 del TUE, ovvero la sanzione alternativa alla demolizione per gli interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità;
- all’art. 34 del TUE, ovvero la sanzione alternativa alla demolizione per gli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire;
- all’art. 37, commi 1, 3, 4, 5 e 6, del TUE, ovvero le sanzioni previste per gli interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività;
- all’art. 38 ovvero la sanzione alternativa per gli interventi eseguiti in base a permesso annullato (che, come anticipato, necessitano comunque della doppia conformità di cui all’art. 36);
- all’art. 34-bis, ovvero le dichiarazioni del tecnico abilitato circa le nuove tolleranze costruttive ed esecutive.
Innovativo, ma probabilmente incompleto, l’inserimento delle sanzioni alternative alla demolizione di cui ai citati artt. 33 e 34 che mirano a risolvere una sperequazione attualmente esistente con la procedura di fiscalizzazione di cui al successivo art. 38 del TUE.
Fino al 29 maggio 2024, infatti, le sanzioni alternative per:
- gli interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità;
- gli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire;
diversamente da quella prevista per gli interventi eseguiti in base a permesso annullato, consentivano il mantenimento dell’abuso che veniva di fatto “tollerato” dall’amministrazione. L’abuso, però, tale restava con effetti tangibili sulle possibilità di presentazione di altri titoli edilizi o per l’accesso a qualsiasi detrazione fiscale prevista per interventi di ristrutturazione edilizia. Adesso le due sanzioni concorrono allo stato legittimo ma resta ugualmente un “pericoloso” vuoto normativo.
Mentre il pagamento della sanzione di cui all’art. 38 produce gli stessi effetti del titolo in sanatoria di cui all’art. 36, il pagamento delle sanzioni di cui agli artt. 33 e 34, pur concorrendo allo stato legittimo, non hanno subito alcuna modifica normativa e non prevedono la formazione di un titolo in sanatoria.
Aspetto questo che andrebbe correttamente valutato e risolto dal legislatore nel processo di conversione in legge del Decreto Salva Casa.
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