Testo Unico Edilizia e Salva Casa: le tolleranze e il diritto dei terzi

In attesa che il Parlamento provveda alla conversione in legge del Decreto Legge n. 69/2024, ci si interroga sulla nuova versione dell’art. 34-bis del d.P.R. n. 380/2001

di Gianluca Oreto - 12/07/2024

Siamo ormai in dirittura d’arrivo e, dopo il voto dell’VIII Commissione, è in programma per il 17 luglio 2024 (inizialmente prevista per il 15 luglio) la discussione dell’aula della Camera dei Deputati sul testo del disegno di legge di conversione del D.L. n. 69/2024 (Decreto Salva Casa) che rinnoverà nuovamente i contenuti del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).

Salva Casa: la conversione in legge e i contenuti del D.L. n. 69/2024

Considerate le tempistiche (scadenza il 28 luglio 2024) è molto probabile che alla Camera (e poi al Senato) si procederà con un voto di fiducia al Governo sul testo predisposto dalla VIII Commissione. Successivamente il testo del disegno di legge approderà in Gazzetta Ufficiale e le modifiche al Testo Unico Edilizia (TUE) entreranno in vigore.

Al momento, la struttura del D.L. n. 69/2024 è la seguente:

  • Art. 1 - Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
  • Art. 2 - Strutture amovibili realizzate durante l'emergenza sanitaria da Covid-19
  • Art. 3 - Norme finali e di coordinamento
  • Art. 4 - Entrata in vigore

Con l’art. 1 del Salva Casa sono stati modificati le seguenti disposizioni del TUE:

  • l’art. 6 (Attività edilizia libera), comma 1, con la modifica della lettera b-bis) e l’inserimento della lettera b-ter);
  • l’art. 9-bis (Documentazione amministrativa e stato legittimo degli immobili), comma 1-bis, che modifica la definizione dello stato legittimo degli immobili o delle unità immobiliari;
  • l’art. 23-ter (Mutamento d'uso urbanisticamente rilevante), che modifica la disciplina relativa al cambio di destinazione d’uso delle singole unità immobiliari senza opere;
  • l’art. 31 (Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali), comma 5, che prevede la possibilità per le amministrazione, a determinate condizioni, di alienare il bene acquisito a seguito di inottemperanza all’ordine di demolizione da parte del privato;
  • l’art. 34 (Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire), comma 2, che incrementa la sanzione alternativa alla demolizione;
  • l’art. 34-bis (Tolleranze costruttive), che ridefinisce le ipotesi e le condizioni per cui le nuove tolleranze (costruttive ed esecutive) non rappresentano più difformità edilizia da sanare o demolire;
  • l’art. 36 (Accertamento di conformità nelle ipotesi di assenza di titolo, totale difformità o variazioni essenziali), comma 2, che esclude dalla sanatoria ordinaria le parziali difformità e la modifica della rubrica;
  • il nuovo art. 36-bis (Accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità) che definisce un nuovo percorso di sanatoria per gli interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività ovvero in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività;
  • l’art. 37 (Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività) con l’abrogazione del comma 4 e la modifica del comma 6 oltre che della rubrica dell’articolo.

Sono tanti gli emendamenti presentati dalla maggioranza e dall’opposizione (molti dei quali proposti dal partito che ha voluto questo provvedimento ovvero la Lega). Alcuni di questi emendamenti proveranno a risolvere alcune criticità non adeguatamente affrontate durante la redazione del Decreto Legge n. 69/2024. Tra queste quelle che si sono palesate con il nuovo art. 34-bis.

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