Testo Unico Edilizia e Salva Casa: le tolleranze e il diritto dei terzi
In attesa che il Parlamento provveda alla conversione in legge del Decreto Legge n. 69/2024, ci si interroga sulla nuova versione dell’art. 34-bis del d.P.R. n. 380/2001
di
Gianluca Oreto -
12/07/2024
Le tolleranze costruttive ed esecutive
Entrando nel dettaglio, il D.L. n. 69/2024 ha inserito all’interno dell’art. 34-bis del TUE i commi:
- comma 1-bis, che ridefinisce le tolleranze costruttive per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, vincolandole alla superficie utile delle singole unità immobiliari (dal 2 al 5%);
- il comma 1-ter, che chiarisce il concetto di superficie utile dell’unità immobiliare, facendo riferimento alla superficie assentita con il titolo edilizio che ha abilitato la realizzazione dell'intervento, al netto di eventuali frazionamenti dell'immobile o dell'unità immobiliare eseguiti nel corso del tempo;
- il comma 2-bis, che definisce delle nuove tolleranze esecutive ovvero il minore dimensionamento dell'edificio, la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali, le irregolarità esecutive di muri esterni ed interni e la difforme ubicazione delle aperture interne, la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria, gli errori progettuali corretti in cantiere e gli errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere;
- il comma 3-bis, che definisce le procedure da seguire per le unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche (ad eccezione di quelle a bassa sismicità);
- il comma 3-ter, a seguito del quale per l’applicazione delle nuove tolleranze si dovrà preventivamente verificare che le stesse non comportino limitazioni dei diritti dei terzi.
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