Testo Unico Edilizia e Salva Casa: al via le votazioni
A breve si conoscerà il testo (probabilmente) definitivo del disegno di legge di conversione del D.L. n. 69/2024 (Decreto Salva Casa) e le prossime modifiche al Testo Unico Edilizia (d.P.R. n. 380/2001)
di
Gianluca Oreto -
09/07/2024
Gli articoli modificati
Al momento, l’unica certezza è data dall’attuale versione del D.L. n. 69/2024 che, con l’art. 1, è intervenuto modificando i seguenti articoli del Testo Unico Edilizia:
- art. 6 (Attività edilizia libera) - con una modifica al comma 1 che riguarda le vetrate panoramiche (VePA) e l’inserimento delle pergotende;
- art. 9-bis (Documentazione amministrativa e stato legittimo degli immobili) - con una importante modifica alla definizione di stato legittimo che sarà ulteriormente modificata dopo la conversione in legge (sono tanti gli emendamenti presentati su questo punto sia dalle forze di maggioranza che di opposizione);
- l’art. 23-ter (Mutamento d'uso urbanisticamente rilevante) - il cui obiettivo è semplificare il cambio di destinazione d’uso ma che senza qualche integrazione sarà difficilmente applicabile;
- art. 31 (Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali) – che interviene sul comma 5 e sulla possibilità per la P.A. di alienare l’immobile che è stato acquisito a seguito di inottemperanza all’ordine di demolizione;
- art. 34-bis (Tolleranze costruttive) – che attua una rivisitazione complessiva del concetto di tolleranze (costruttive ed esecutive) che, anche in questo caso, necessiteranno di qualche approfondimento/integrazione soprattutto relativamente al ruolo dei professionisti a cui sono stati assegnati compiti gravosi oltre che non pertinenti (v. l’attestazione della non limitazione del diritto dei terzi);
- art. 36 (Accertamento di conformità nelle ipotesi di assenza di titolo, totale difformità o variazioni essenziali) – mediante il quale si escludono dalla sanatoria ordinaria (doppia conformità e silenzio rigetto) le parziali difformità;
- art. 36-bis (Accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità) – nuovo articolo che prevede una sanatoria “semplificata” (ma anche in questo caso è tutto da capire) delle difformità parziali per le quali è prevista la scissione della conformità urbanistica (al momento della presentazione della domanda) ed edilizia (vigente al momento della realizzazione) oltre che il silenzio assenso dopo 45 giorni dall’istanza;
- art-37 (Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività e accertamento di conformità) – all’interno del quale viene abrogato il comma 4 che prevedeva “Ove l'intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'intervento, sia al momento della presentazione della domanda, il responsabile dell'abuso o il proprietario dell'immobile possono ottenere la sanatoria dell'intervento versando la somma, non superiore a 5164 euro e non inferiore a 516 euro , stabilita dal responsabile del procedimento in relazione all'aumento di valore dell'immobile valutato dall'agenzia del territorio”.
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