Tolleranze edilizie 2025: la nuova disciplina per la gestione delle difformità

Il Salva Casa ha ampliato le possibilità presenti nel Testo Unico Edilizia per regolarizzare le difformità. Vediamo come

di Gianluca Oreto - 06/02/2025

La gestione delle difformità edilizie

Con la riforma operata dal Salva Casa, all’interno del Testo Unico Edilizia sono presenti diversi articoli che trattano il tema della gestione/sanatoria delle difformità edilizie. Tra questi vanno contemplati:

  • l’art. 34-bis relativo alle nuove tolleranze costruttive-esecutive che non costituiscono più una “violazione edilizia” da sanare e che è sufficiente dichiarare ai fini dell'attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie ovvero con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali;
  • l’art. 34-ter (novità inserita nel TUE) che disciplina due distinti casi “particolari” di interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo (ante ’77 e agibilità sanante);
  • l’art. 36 che riguarda la sanatoria degli interventi realizzati in assenza di titolo o in totale difformità (che non ha subito modifiche a parte la depurazione da questa procedura delle variazioni essenziali;
  • l’art. 36-bis (novità inserita nel TUE) che contempla la regolarizzazione degli interventi in parziali difformità e con variazioni essenziali;
  • l’art. 37 che riguarda gli interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività, la cui gestione può essere effettuata utilizzando la medesima procedura di cui al precedente art. 36-bis.

Nei giorni scorsi abbiamo già definito i casi particolari di interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo nei due approfondimenti:

Oggi ci concentreremo sulle tolleranze costruttive, con particolare riferimento ai chiarimenti arrivati dal MIT con le linee guida.

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