Totale, parziale difformità e variazioni essenziali: cosa dice il Testo Unico Edilizia

La versione post Salva Casa del Testo Unico Edilizia contiene un pericoloso vuoto normativo che potrebbe condurre a nuovi estenuanti ricorsi

di Gianluca Oreto - 04/12/2024

Le sanzioni e le possibilità di sanatoria

Ai fini delle sanzioni:

  • per gli interventi realizzati senza permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, è prevista la demolizione obbligatoria delle opere abusive;
  • per gli interventi eseguiti in parziale difformità rispetto al permesso di costruire, la norma dispone la demolizione, salvo il caso in cui questa non sia possibile senza compromettere la parte conforme; in tal caso, si applica una sanzione pecuniaria.

A seconda che si tratti di difformità totali, parziali o variazioni essenziali, il d.P.R. n. 380/2001 contempla l’accertamento di conformità ai sensi:

  • dell’art. 36, riservato alle ipotesi di assenza di titolo o totale difformità;
  • dell’art. 36-bis, che riguarda le ipotesi di parziali difformità e di variazioni essenziali.

(In questo approfondimento non parliamo dei nuovi casi particolari di interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo di cui al nuovo art. 34-ter del TUE.

Nell’attesa che arrivi la “mini-guida” del MIT a chiarire l’ambito di applicazione delle novelle previste dal Salva Casa, è chiaro che la differenza tra “difformità totale” e “difformità parziale” risulta avere un maggiore rilevanza nella scelta della procedura di sanatoria da attivare, soprattutto in considerazione delle enormi differenze tra quella ordinaria di cui all’art. 36 e quella semplificata di cui all’art. 36-bis.

Il rischio, infatti, è che la non corretta classificazione dell’abuso o le divergenze interpretative tra chi presenta la pratica (il libero professionista) e chi la deve istruire (il tecnico della P.A.) possano condurre a nuovi ed estenuanti ricorsi per i prossimi decenni. Possibilità da scongiurare!

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