Tracciabilità flussi finanziari negli appalti: ANAC bacchetta SA e operatori

Troppe le irregolarità riscontrate dall'Autorità, soprattutto nella gestione dei rapporti finanziari in caso di subappalto. La conferma in un comunicato a firma del Presidente

di Redazione tecnica - 08/04/2025

Dopo avere riscontrato diverse irregolarità sulla tracciabilità dei flussi finanziari negli appalti pubblici, con il Comunicato del Presidente del 26 marzo 2025, ANAC ha fornito alcune indicazioni sulle corrette modalità di attuazione della normativa da parte delle stazioni appaltanti e degli operatori, soprattutto in ambito di subappalto.

Tracciabilità flussi finanziari: il quadro normativo

La tracciabilità dei flussi finanziari è regolata dalla legge n. 136/2010, successivamente integrata dal D.L. n. 187/2010 convertito con legge n. 217/2010, con la creazione di un sistema che, monitorando e controllando i movimenti finanziari legati all’utilizzo del corrispettivo dei contratti pubblici, assicura la trasparenza delle operazioni finanziarie, per prevenire la corruzione e contrastare la criminalità organizzata.

La normativa si propone dunque di identificare tutti i soggetti coinvolti nell’esecuzione di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture e di tracciare ogni incasso e pagamento, in modo anche da consentire agli investigatori un controllo a posteriori sui flussi finanziari provenienti dalle amministrazioni pubbliche.

Alle norme si affiancano le Linee guida ANAC di cui alla Determinazione del 7 luglio 2011, n. 4, aggiornata con delibera del 19 dicembre 2023, n. 585 nelle quali si chiariscono:

  • le finalità della legge;
  • l’ambito di applicazione oggettivo e soggettivo;
  • i vari flussi finanziari attinenti alle tipologie contrattuali soggette alla tracciabilità.

In particolare, con riferimento all’ambito soggettivo di applicazione, è stato chiarito il concetto di “filiera delle imprese”, facendovi rientrare i soggetti titolari dei subappalti di cui all’art. 119 del vigente Codice, nonché dei subcontratti stipulati per l’esecuzione, anche non esclusiva, del contratto.

 

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