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Le modifiche al Testo Unico Edilizia, le strutture amovibili realizzate durante l’emergenza Covid-19, le disposizioni a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont, le norme finali e di coordinamento

di Redazione tecnica - 31/07/2024

Le strutture amovibili realizzate durante l’emergenza sanitaria da COVID-19

L'art. 2 del D.L. n. 69/2024 prevede una particolare disciplina per le strutture amovibili realizzate durante l’emergenza sanitaria da COVID-19. Sono poche le modifiche apportate dal Parlamento nel corso della conversione in legge del provvedimento i cui contenuti sono praticamente rimasti immutati rispetto alla versione predisposta dal Governo.

Di seguito i contenuti dei 4 commi di cui si compone l'art. 2:

1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le strutture amovibili realizzate per finalità sanitarie, assistenziali o educative durante lo stato di emergenza nazionale dichiarato in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili del COVID-19 e mantenute in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto possono rimanere installate in deroga al vincolo temporale di cui all’articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in presenza di comprovate e obiettive esigenze idonee a dimostrarne la perdurante necessità.

2. Per le finalità di cui al comma 1, gli interessati presentano una comunicazione di inizio lavori asseverata ai sensi dell’articolo 6-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. Resta ferma la facoltà per il comune territorialmente competente di richiedere in qualsiasi momento la rimozione delle strutture, con provvedimento motivato, nel caso in cui sia rilevata la non conformità dell’opera alle prescrizioni e ai requisiti di cui al comma 1.

3. Nella comunicazione di cui al comma 2, primo periodo, sono indicate le comprovate e obiettive esigenze di cui al comma 1 ed è altresì indicata l’epoca di realizzazione della struttura, con allegazione della documentazione di cui al comma 4.

4. Al fine di provare l’epoca di realizzazione dell’intervento il tecnico allega la documentazione di cui all’articolo 9-bis, comma 1-bis, secondo e terzo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. Nei casi in cui sia impossibile accertare l’epoca di realizzazione della struttura con la documentazione di cui all’articolo 9-bis, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, il tecnico incaricato attesta la data di realizzazione con propria dichiarazione e sotto la propria responsabilità. In caso di dichiarazione falsa o mendace si applicano le sanzioni penali, comprese quelle previste dal capo VI del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 5. L’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non può comportare limitazione dei diritti dei terzi. Dall’attuazione delle medesime disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche provvedono al mantenimento delle strutture di loro proprietà nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Sostanzialmente, a seguito di questa disposizione, fatte salve (come per qualsiasi intervento, anche di edilizia libera) le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia (…), le strutture amovibili realizzate per durante l'emergenza da COVID-19 potranno essere mantenute in presenza di comprovate e obiettive esigenze idonee a dimostrarne la perdurante necessità.

Per poter mantenere queste strutture sarà necessario:

  • presentare una comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell’art. 6-bis del Testo Unico Edilizia;
  • all'interno della CILA indicare le comprovate e obiettive esigenze e l'epoca di realizzazione della struttura predisponendo la stessa documentazione necessaria utilizzabile per lo stato legittimo (art. 9-bis, comma 1-bis, del TUE).

Resta ferma:

  • la facoltà per il comune territorialmente competente di richiedere in qualsiasi momento la rimozione delle strutture, con provvedimento motivato, nel caso in cui sia rilevata la non conformità dell’opera alle prescrizioni e ai requisiti previsti;
  • l'applicazione delle sanzioni penali in caso di dichiarazione falsa o mendace;
  • la non limitazione dei diritti dei terzi.
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