Tutto sulla sanatoria edilizia
Cos'è una difformità edilizia e quando diventa un vero e proprio abuso? Chi ne è responsabile? Chi può presentare la richiesta di sanatoria? A chi deve rivolgersi?
Stato legittimo
L'art. 9-bis, comma 1-bis, primo periodo, del Testo Unico Edilizia, aggiunto dal Decreto Legge n. 76/2020 (Decreto Semplificazioni), dispone:
"Lo stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali".
Tale comma continua così:
"Per gli immobili realizzati in un’epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d’archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia".
Per la valutazione dello stato legittimo vanno presi:
- il titolo che ha abilitato la costruzione dell'immobile;
- gli eventuali titoli che hanno legittimato l'immobile (sanatorie ordinarie e condoni speciali);
- i titoli/comunicazioni riferiti a tutti gli interventi successivi.
Questa documentazione vai poi confrontata con lo stato di fatto in cui si presenta l'immobile relativamente alle sue condizioni di conformità:
- alla normativa urbanistico-edilizia;
- agli strumenti urbanistici comunali;
- alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Una volta confermato lo stato legittimo di un immobile, lo stesso andrà aggiornato e riverificato ogni qual volta cambia una delle su-richiamate condizioni.
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