Tutto sulla sanatoria edilizia
Cos'è una difformità edilizia e quando diventa un vero e proprio abuso? Chi ne è responsabile? Chi può presentare la richiesta di sanatoria? A chi deve rivolgersi?
Gli abusi edilizi
L'attuale normativa edilizia suddivide le seguenti casistiche con le relative sanzioni:
- interventi eseguiti in assenza di concessione, in totale difformità o con variazioni essenziali;
- interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità;
- interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire;
- interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività;
- interventi eseguiti in base a permesso di costruire annullato.
Sotto il profilo amministrativo, l'eventuale abuso edilizio non si prescrive mai. Secondo la giurisprudenza di ogni ordine e grado, esiste un consolidato orientamento per cui l'ordine di demolizione di un abuso edilizio e di ripristino dello "stato legittimo" ha natura amministrativa con finalità non "punitiva" ma "ripristinatoria" che configura un obbligo imposto per ragioni di tutela del territorio.
Esistono diversi tipi di sanzioni amministrative:
- la demolizione e ripristino dello stato dei luoghi (stato legittimo);
- le sanzioni pecuniarie relative alla mancata comunicazione asseverata dell’inizio lavori (art. 6-bis,
- comma 5, TUE);
- le sanzioni pecuniarie legate agli interventi realizzati in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività (art. 37 TUE);
- per inottemperanza all’ingiunzione alla demolizione (art. 31, comma 4 e comma 4-bis, TUE);
- le sanzioni alternative alla demolizione (art. 33, comma 2, art. 34, comma 2 e art. 38, comma 1, TUE), con effetti differenti sullo stato legittimo dell'immobile;
- le sanzioni amministrative relative all’inosservanza delle disposizioni delle norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici (art. 132, TUE).
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