Ultime notizie Superbonus 110%: ecco il nuovo Decreto Legge
Il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo Decreto Legge ad hoc che interviene sulla disciplina del Superbonus 110% e del bonus barriere architettoniche
Sconto in fattura, cessione del credito e territori colpiti da eventi sismici
L’art. 2 del nuovo Decreto Legge rappresenta una nuova entrata a gamba tesa del Governo sul comparto delle costruzioni. A partire dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (ovvero il giorno della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), si esclude la possibilità di cessione del credito d’imposta nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici relativi alle zone sismiche 1-2-3 compresi in piani di recupero di patrimoni edilizi o riqualificazione urbana e per le quali non sia stato richiesto, prima della stessa data, il relativo titolo abilitativo.
Ecco i contenuti dei due commi dell’art. 2:
1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni dell’articolo 2, comma 2, lettera c), secondo periodo, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, si applicano esclusivamente in relazione agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali, in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto, risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi.
2. I contribuenti che usufruiscono dei benefici di cui all’articolo 119, comma 8-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in relazione a spese per interventi avviati successivamente all’entrata in vigore del presente decreto sono tenuti a stipulare, entro un anno dalla conclusione dei lavori oggetto dei suddetti benefici, contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati ai relativi immobili da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.
Nella relazione tecnica allegata al Decreto Legge viene specificato:
La disposizione di cui al comma 1 interviene sulla disciplina della deroga al divieto di opzione per il c.d. sconto in fattura/cessione del credito di cui all’articolo 121, comma 1, del decreto-legge n.34 del 2020.
In particolare, a legislazione vigente il blocco delle opzioni non opera per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, relativi alle zone sismiche 1, 2 e 3, compresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente o di riqualificazione urbana comunque denominati che, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11/2023, risultavano approvati dalle amministrazioni comunali.
La modifica normativa in esame limita tale deroga solo in caso di interventi per i quali, in data antecedente a quella dell’entrata in vigore del decreto-legge, risulta presentata la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi.
L’intervento di fatto restringe l’ambito di applicazione dell’agevolazione in esame, non determinando oneri.
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