Ultime notizie Superbonus 110%: ecco il nuovo Decreto Legge
Il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo Decreto Legge ad hoc che interviene sulla disciplina del Superbonus 110% e del bonus barriere architettoniche
Bonus barriere architettoniche
L’art. 3, infine, apporta un’importante modifica alla disciplina sulla detrazione fiscale per l’eliminazione delle barriere architettoniche prevista all’art. 119-ter del Decreto Rilancio. Con la presente disposizione, infatti, si limita il novero degli interventi sottoposti all’agevolazione e i casi per i quali continua a essere previsto sconto in fattura e cessione del credito. Inoltre, sarà necessaria un’apposita asseverazione per il rispetto dei requisiti e sarà richiesta la tracciabilità dei pagamenti, da effettuare con il cosiddetto “bonifico parlante”.
Entrando nel dettaglio, ecco i contenuti dell’art. 3:
1. All’articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute fino al 31 dicembre 2025, con le modalità di pagamento previste per le spese di cui all’articolo 16-bis del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per la realizzazione in edifici già esistenti di interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.»;
b) al comma 4 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Il rispetto dei requisiti di cui al primo periodo deve risultare da apposita asseverazione rilasciata da tecnici abilitati.».
c) il comma 3 è abrogato.
2. All’articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38:
a) dopo le parole «alle spese sostenute» sono inserite le seguenti: «fino al 31 dicembre 2023»;
b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano anche alle opzioni relative alle spese di cui al primo periodo sostenute successivamente al 31 dicembre 2023, da:
a) condomini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa;
b) persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, determinato ai sensi del comma 8-bis.1 dell’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Il requisito reddituale di cui al primo periodo non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.».
3. Le disposizioni di cui al citato articolo 119-ter del decreto-legge n. 34 del 2020, nonché di cui all’articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, in vigore anteriormente alle modifiche apportate dai commi 1 e 2 si applicano alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto:
a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
b) per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.
4. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano alle spese sostenute a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
Nella relazione tecnica allegata al Decreto Legge viene specificato:
La disposizione interviene sulla disciplina della detrazione fiscale per l'abbattimento delle barriere architettoniche prevista dall’art. 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
In particolare, il beneficio viene circoscritto agli interventi aventi ad oggetto le scale, le rampe e l'installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.
Viene anche abrogata la disposizione che, a legislazione vigente, ricomprende nel beneficio gli interventi riguardanti l'automazione di specifiche tipologie di impianto (porte automatiche, tapparelle e saracinesche motorizzate, imposte e persiane automatiche).
Si dispone, altresì, che a partire dal 1° gennaio 2024, non sarà più ammesso esercitare le opzioni per il c.d. sconto in fattura/cessione del credito in relazione a tale detrazione.
Le nuove disposizioni che escludono lo sconto in fattura e la cessione del credito non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute successivamente alla data di cui al precedente periodo, sempre per gli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche, sostenute:
a) da condomini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa;
b) da persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro. Il requisito reddituale non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
La disposizione del comma 3 salvaguarda i lavori per i quali, in data antecedente a quella dell’entrata in vigore del decreto-legge, risulta presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario ovvero, per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, sono già iniziati i lavori oppure è già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori ed è stato versato un acconto sul prezzo.
Le misure di fatto restringono l’ambito di applicazione dell’agevolazione in esame, non determinando oneri.
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