Valutazione affidabilità operatore: richiamo di ANAC alle SA
L’eventuale sopravvenienza di fatti idonei a ledere l’integrità dell'OE deve essere valutata dalla stazione appaltante. Ecco i criteri da tenere in considerazione
I requisiti di partecipazione alla gara devono essere posseduti dai concorrenti, non solo alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla gara, ma per tutta la durata della procedura fino alla stipula del contratto e per tutto il periodo di esecuzione, senza soluzione di continuità, e pertanto, l’eventuale sopravvenienza di fatti idonei a ledere l’integrità deve essere valutata dalla stazione appaltante.
Valutazione affidabilità operatore: le indicazioni di ANAC
Un principio basilare nell’ambito dei contratti pubblici, strettamente legato anche alle cause da esclusione di cui all’art. 80 del d. Lgs n. 50/2016, su cui è tornata a parlare l’ANAC con la delibera del 16 aprile 2024, n. 200, sottolineando come una Stazione appaltante non abbia valutato correttamente l’affidabilità e l’integrità di un OE, il cui amministratore di fattto era stato raggiunto dal divieto di contrarre con la p.a. per un anno, per i reati di turbativa d’asta e associazione a delinquere di stampo mafioso.
Spiega ANAC che la disposizione della misura cautelare del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, emessa nei confronti dell’amministratore di fatto dell’impresa, e il rinvio a giudizio, costituiscono, infatti, elementi da cui dedurre la scarsa integrità della stessa, rilevando, dunque, quali cause di esclusione ai sensi dell’articolo 80 c. 5 lett. c) D.lgs. 50/2016 applicabile ratione temporis.
Sebbene l’amministratore di fatto non rientri tra i soggetti di cui all’articolo 80 comma 3 D.lgs. 50/2016 cui riferire le cause di esclusione, secondo la giurisprudenza amministrativa, qualora sussistano elementi univoci e concordanti sul ruolo di amministratore di fatto assunto da un determinato soggetto, la perdita dei requisiti generali in capo al medesimo può riversarsi sull’operatore economico con la conseguente esclusione dalla procedura.
Coerentemente con tale impostazione, l’articolo 94 comma 3 del nuovo Codice (d.lgs. n. 36/2023) ha introdotto, tra i soggetti cui riferire le cause di esclusione, anche la figura dell’amministratore di fatto, stante il ruolo fondamentale che può assumere all’interno delle compagini d’impresa. In particolare, i fatti per cui risulta indagato e rinviato a giudizio l’amministratore di fatto attengono alla attività della società e non sono confinati nella sfera personale dell’amministratore sottoposto a procedimento penale, con la conseguenza che essi assumono rilevanza giuridica ai fini della partecipazione alla procedura di gara in oggetto.
A prescindere dalle responsabilità penali di natura personale, l’attività materiale attuata, non può che essere imputata alla società in nome e per conto della quale l’amministratore ha agito.
Vediamo quindi, secondo ANAC, come avrebbe dovuto agire la Stazione Appaltante.
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