Valutazione affidabilità operatore: richiamo di ANAC alle SA
L’eventuale sopravvenienza di fatti idonei a ledere l’integrità dell'OE deve essere valutata dalla stazione appaltante. Ecco i criteri da tenere in considerazione
Affidabilità operatore: i criteri di valutazione della stazione appaltante
La giurisprudenza ha, inoltre, definito puntualmente il contenuto della valutazione cui è tenuta la stazione appaltante qualora sia venuta a conoscenza di una condotta potenzialmente suscettibile di integrare un "grave illecito professionale" incidente sull'affidabilità e integrità del concorrente priva di portata escludente automatica, essendo la stessa tenuta ad una duplice valutazione:
- la sussistenza del "grave illecito professionale";
- la lesione dell'affidabilità dell'impresa in merito all’esecuzione del contratto.
In questo caso, la stazione appaltante non risulta aver compiuto alcuna valutazione in merito all’affidabilità dell’operatore a fronte della misura cautelare e del rinvio a giudizio dell’amministratore di fatto, essendosi limitata ad un’interrogazione della Banca Dati Nazionale Antimafia. Non possono, infatti, ritenersi accoglibili le considerazioni svolte dal Rup secondo cui “l’elencazione dei gravi illeciti professionali rilevanti contenuta nella disposizione codicistica è meramente esemplificativa, rimettendo poi alla stazione appaltante la valutazione in merito alla sussistenza dei presupposti, valutazione che si ribadisce in questa sede l’Ente ha inteso superare in funzione di garanzia per la PA mediante le plurime richieste di comunicazione antimafia”.
Spiega ANAC che l’interrogazione nella Banca Dati Nazionale Antimafia svolta dal Rup non appare utile in quanto in essa sono riportante esclusivamente le interdittive antimafia disciplinate dal D.lgs. n. 159/2011, emesse dal Prefetto, che costituiscono un provvedimento amministrativo, di carattere preventivo, avente lo scopo di prevenire le infiltrazioni mafiose nel mercato mediante l’interdizione delle imprese che ne sono destinatarie, a contrarre con la P.A. o a ricevere erogazioni pubbliche, al fine di assicurare la tutela della concorrenza.
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