Valutazione affidabilità operatore: richiamo di ANAC alle SA
L’eventuale sopravvenienza di fatti idonei a ledere l’integrità dell'OE deve essere valutata dalla stazione appaltante. Ecco i criteri da tenere in considerazione
Le responsabilità dell'operatore economico
Sotto altro profilo grava in capo all’operatore economico la comunicazione di ogni eventuale elemento che possa far emergere la scarsa integrità dello stesso, e, dunque, anche la misura cautelare disposta nei confronti dell’amministratore di fatto. L’omissione di tale obbligo informativo configura, infatti, la fattispecie della “omissione di una informazione dovuta ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione” di cui all’art. 80, comma 5, lett. c-bis) quando riguarda indagini penali e misure cautelari che per gravità sono idonee ad incidere sul giudizio di affidabilità professionale dell’operatore economico (Delibera n. 146 del 30.3.2022).
Conformemente al principio dell’obbligo del possesso dei requisiti per tutta la durata dell’appalto, sussiste in capo all’operatore il dovere di comunicare prontamente l’eventuale sopravvenienza di fatti idonei a ledere l’integrità – come la pendenza delle indagini e dell’adozione della misura cautelare dell’operatore - in qualunque momento della procedura, e dunque non solo nella fase di presentazione delle offerte ma anche dopo l’aggiudicazione e per tutta la durata dell’esecuzione al fine di consentire all’amministrazione di effettuare una valutazione concreta ed effettiva sulla rilevanza di tali fatti.
Come affermato dall’Autorità, infatti, la pendenza di indagini penali o il rinvio a giudizio del legale rappresentante della società aggiudicataria “pur non producendo un automatico effetto espulsivo dell’operatore economico e non essendo idonea a determinarne l’esclusione per falsa dichiarazione (ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. f-bis) del Codice), è riconducibile all’art. 80, comma 5, lett. c-bis) del Codice laddove il concorrente non abbia assolto l’obbligo informativo ed è valutabile dalla SA quale grave illecito professionale” (Delibera n. 146 del 30.3.2022).
Su tale circostanza, il Comune non ha fornito riscontro, pertanto è presumibile ritenere che l’operatore non abbia comunicato la presenza di indagini penali o della misura cautelare, apprese dalla stazione appaltante in seguito alla segnalazione dell’operatore primo classificato.
Da qui la delibera sulla non conformità della procedura al disposto di cui all’articolo 80 comma 5 lett. c) a fronte della mancata valutazione dell’affidabilità dell’operatore e del permanere della sussistenza dei requisiti generali in capo allo stesso a fronte delle vicende giudiziarie.
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