Vasca idromassaggio e piscina: pertinenza o nuova costruzione?

Si ripropone la questione sulla corretta qualificazione delle opere. E questa volta a prevalere è l'orientamento più rigoroso

di Redazione tecnica - 27/03/2025

Le conclusioni del TAR: idromassaggio non è una pertinenza

Per corroborare la propria tesi, il TAR ha richiamato una sentenza di Palazzo Spada secondo cui le piscine non sono pertinenze in senso urbanistico in quanto comportanti trasformazione durevole del territorio. "L'aspetto funzionale relativo all'uso del manufatto è altresì condiviso da altra recente giurisprudenza, secondo cui tutti gli elementi strutturali concorrono al computo di volumetria dei manufatti, siano essi interrati o meno, e fra di essi deve intendersi ricompresa anche la piscina, in quanto non qualificabile come pertinenza in senso urbanistico in ragione della funzione autonoma che è in grado di svolgere rispetto a quella propria dell'edificio cui accede".

La piscina, infatti, a differenza di altri manufatti, non può essere attratta alla categoria urbanistica delle mere pertinenze, in quanto non è necessariamente complementare all'uso delle abitazioni e non è solo una attrezzatura per lo svago, ma integra gli estremi della nuova costruzione, in quanto dà luogo ad una struttura edilizia che incide invasivamente sul sito di relativa ubicazione e postula, pertanto, il previo rilascio dell'idoneo titolo ad aedificandum, costituito dal permesso di costruire. "Sebbene la vasca idromassaggio non costituisca evidentemente una piscina, la descritta connessione spaziale e funzionale con la pergotenda porta all’applicazione dei medesimi concetti esposti e ad escludere, di conseguenza, che si sia in presenza di una pertinenza in senso urbanistico-edilizio, costituendo invece i manufatti, nel loro insieme, una nuova costruzione, non rientrante nell’ambito della edilizia libera, ma necessitante del permesso di costruire”.

Nel caso in esame, la vasca idromassaggio ha oltretutto determinato la creazione di volumi in difetto della autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art. 146 del d. lgs. n. 42/2004, circostanza ex se idonea a legittimare l’esercizio da parte del Comune dei poteri repressivi.

Il mancato rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per opere che alterino il paesaggio in zona vincolata attraverso la creazione di nuovi volumi costituisce circostanza di per sé ostativa anche al rilascio dell’accertamento di conformità paesaggistica postuma, come di recente ribadito dalla condivisibile giurisprudenza amministrativa, secondo cui: “Il rilascio della compatibilità paesaggistica non è consentito in presenza di lavori che abbiano determinato la creazione di superfici utili o di volumi ovvero un aumento di quelli legittimamente realizzati, senza che sia possibile distinguere tra volume tecnico ed altro tipo di volume, sia esso interrato o meno;

La realizzazione di una vasca esterna dotata di impianto idraulico in una zona, come quella in esame, dove insiste un vincolo idrogeologico, avrebbe imposto anche il rilascio della corrispondente autorizzazione.

 

© Riproduzione riservata

Documenti Allegati