Vasca idromassaggio e piscina: pertinenza o nuova costruzione?

Si ripropone la questione sulla corretta qualificazione delle opere. E questa volta a prevalere è l'orientamento più rigoroso

di Redazione tecnica - 27/03/2025

Opere ante '67: l'onere della prova

Infine, il Collegio ha ribadito il consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale secondo cui va posto in capo al proprietario (o al responsabile dell’abuso) assoggettato a ingiunzione di demolizione l’onere di provare il carattere risalente del manufatto, collocandone la realizzazione in epoca anteriore alla c.d. legge ponte n. 761/1967 che con l’art. 10, novellando l’art. 31 della l. n. 1150 del 1942, ha esteso l’obbligo di previa licenza edilizia alle costruzioni realizzate al di fuori del perimetro del centro urbano.

Si tratta di un indirizzo giurisprudenziale che si è consolidato anche per potere escludere la necessità del previo rilascio del titolo abilitativo qualora si parli di opera ante '67, risalente ad epoca anteriore all’introduzione del regime amministrativo autorizzatorio dello ius aedificandi.

Questo criterio di riparto dell’onere probatorio tra privato e amministrazione discende dall’applicazione alla specifica materia della repressione degli abusi edilizi del principio di vicinanza della prova "poiché solo il privato può fornire, in quanto ordinariamente ne dispone, inconfutabili atti, documenti o altri elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell’epoca di realizzazione del manufatto, mentre l’amministrazione non può, di solito, materialmente accertare quale fosse la situazione all’interno dell’intero suo territorio”.

Nel caso di specie, non solo il ricorrente non ha assolto all’onere della prova su di lui incombente, ma dagli atti di causa emergono indici presuntivi volti ad avvalorare l’ipotesi che il manufatto in esame fosse di recente realizzazione.

Ne deriva la legittimità dell’ordine di demolizione, oltretutto specificando che “la repressione degli abusi edilizi costituisce un'attività vincolata della Pubblica Amministrazione, che non richiede una particolare motivazione sulle ragioni di pubblico interesse per l'emanazione di ordinanze demolitorie anche molti anni dopo la realizzazione dell'abuso. Il passare del tempo non è quindi idoneo a consolidare alcun legittimo affidamento in capo al privato”.

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