Verifica anomalia dell'offerta: esclusione illegittima senza il contraddittorio
Sebbene ormai "monofasico", il subprocedimento di verifica non può solo prevedere solo il provvedimento di esclusione, amputando ogni forma di confronto sui profili ritenuti critici
La sentenza del Consiglio di Stato
Va dunque annullata l’esclusione dell’appellante dalla gara in questione e va disposto l’ulteriore corso della verifica di anomalia dell’offerta della prima classificata da parte della stazione appaltante.
L'appello è quindi stato accolto in parte e respinto in relazione alla domanda di annullamento dell’aggiudicazione alla controinteressata e di inefficacia e subentro nel contratto stipulato con la stessa.
Questo perché “esorbita dai limiti delle proprie attribuzioni il G.A. quando, dopo aver accertato l’intrinseca irrazionalità/illogicità del giudizio di anomalia, dispone immediato annullamento dell’aggiudicazione (e dichiara altresì l’inefficacia del contratto eventualmente stipulato), in luogo di disporre rinvio degli atti all’Amministrazione, per la rinnovazione globale del sub-procedimento di verifica dell’anomalia, da estendersi ad ogni aspetto riguardante l’attendibilità dell’offerta economica. Solo all’esito di tale ulteriore e globale verifica potrà dirsi effettivamente 'consumata' la discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, con conseguente possibilità, da parte del G.A., di un sindacato sul modo di esercizio di detta discrezionalità. Diversamente, l’accertamento di carenze istruttorie nell’ambito del sub-procedimento di verifica di anomalia non ridonda nel sindacato su poteri non ancora esercitati, in ragione del fatto che l’esito di tale accertamento è la riedizione del potere da parte dell’Amministrazione”.
Il Consiglio quindi non ha accolto questa parte del ricorso, essendo possibile, nel caso di conclusione positiva del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta dell’appellante, instaurare eventuali successive iniziative in sede amministrativa o giurisdizionale.
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