La verifica dei requisiti nelle procedure sottosoglia
È necessario disporre le verifiche sui requisiti anche in caso di affidamenti diretti? E se si, anche per gli importi più irrisori?
Verifiche dei requisiti infra 40.000 tra Linee guida ANAC e nuovo Codice
Abbiamo accennato al fatto che, ai contratti di importo inferiore alle soglie UE, con il D.Lgs. n. 36/2023 il legislatore ha riservato un sottosistema derogatorio rispetto alla disciplina di dettaglio applicabile ai contratti sopra soglia europea, fermo restando il rispetto delle disposizioni aventi carattere generale che, se non disapplicate da norme speciali, trovano piena operatività anche in tale sistema.
All’interno di questo “micro settore” è stata mantenuta una
specifica modalità, iper-semplificata, per l’espletamento delle
verifiche sui requisiti in caso di affidamenti diretti di importo
inferiore a 40.000 euro. La parte I del D.Lgs. n. 36/2023 dedicata
ai contratti di importo inferiore alle soglie europee stabilisce,
all’art. 52 (controllo sul possesso dei requisiti) che
“1. Nelle procedure di affidamento di cui all’articolo 50,
comma 1, lettere a) e b) (per l’appunto gli affidamenti
diretti, nda), di importo inferiore a 40.000 euro, gli
operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di
qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le
dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato
con modalità predeterminate ogni anno.
2. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il
possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione
appaltante procede alla risoluzione del contratto, all’escussione
della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all’ANAC e
alla sospensione dell’operatore economico dalla partecipazione alle
procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante
per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall’adozione del
provvedimento”.
È fuor di dubbio che l’inserimento di tale meccanismo sia di particolare interesse sia per Stazioni Appaltanti che per operatori economici, se si tiene a mente che l’art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023 prevede ora che le verifiche dei requisiti siano effettuate prima dell’aggiudicazione (non è più prevista la c.d. fase “integrativa dell’efficacia”) salvo una esecuzione anticipata nelle more delle verifiche ai sensi dell’art. 224 del Codice (ma l’applicabilità ai contratti non PNRR resta dubbia ed oggetto di pareri contrastanti) e che l’art. 17 bis della L. 241/90 (c.d. silenzio-assenso tra pubbliche amministrazioni) non è applicabile al rilascio delle certificazioni comprovanti le dichiarazioni rilasciate nel DGUE, fatto salvo quanto previsto dall’art. 99 co 3 bis del Codice, a fronte della modifica introdotta dal D.Lgs. n. 209/2024 (c.d. correttivo) con cui si dispone che “in caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell'articolo 24, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, l'organo competente è autorizzato a disporre comunque l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine con le modalità di cui ai commi 1 e 2. Resta fermo l'obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti. Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, la stazione appaltante, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità”.
A ben guardare, anche con linee guida ANAC n. 4 – sotto la vigenza dell’abrogato D.Lgs. 50/2016 - l’istituto dei controlli godeva di un regime alleggerito in caso di affidamento diretto. L’Autorità proponeva, infatti, una ripartizione per scaglioni di importo: entro i 5.000 euro: da 5.000 a 20.000 euro; sopra i 20.000 euro. In base alla fascia di valore, il RUP era tenuto ad intensificare le verifiche, a cominciare dal controllo sulla regolarità contributiva (DURC -DOL) e dalle annotazioni riservate, fino alla verifica integrale in caso di contratti di importo superiore ad euro 20.000. Al suddetto modus operandi veniva poi associata l’introduzione di apposite clausole contrattuali legate al successivo ed eventuale esito negativo delle verifiche: risoluzione contrattuale a fronte del verificarsi della condizione risolutiva, escussione della garanzia provvisoria o, se non prevista, applicazione di una penale non inferiore al 10% dell’importo contrattuale.
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