La verifica dei requisiti nelle procedure sottosoglia

È necessario disporre le verifiche sui requisiti anche in caso di affidamenti diretti? E se si, anche per gli importi più irrisori?

di Pier Luigi Girlando - 07/04/2025

L’art. 52 del Codice dei contratti

Attualmente, l’art. 52 del D.Lgs. n. 36/2023 riproduce, non senza alcune innovazioni, il percorso avviato dall’Autorità con la previsione delle suddette soft law. Nello specifico, si prevede un regime semplificato per tutti gli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000. Tale disciplina nasce dall’esigenza di superare le note difficoltà che molte Stazioni Appaltanti riscontrano proprio nel microsistema degli affidamenti diretti.

Dunque, in caso di affidamenti entro la micro soglia dei 40.000, oggi il Responsabile Unico di Progetto è esonerato dall’obbligo di verificare puntualmente i requisiti di ordine generale e speciale potendo invero procedere ad acquisire una dichiarazione sostitutiva (anche tramite DGUE) attestante il possesso dei suddetti requisiti.

Faccia attenzione il lettore: si ritiene che il DGUE sia obbligatorio a partire dai 40.000 euro, ma con questo non significa che al di sotto di tale importo l’Ente appaltante sia esonerato dal richiedere una dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti. Il Documento di Gara Unico Europeo, infatti, non è altro che un modello finalizzato a rilasciare dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000. Per esigenze di standardizzazione dei documenti, è sempre possibile utilizzare il DGUE anche per piccoli importi.

Le Amministrazioni, pertanto, hanno ora la facoltà di snellire le procedure di verifica dei requisiti regolamentando a monte – ovvero ad inizio di ogni anno – forme di controllo a campione sugli operatori economici che ricevono commesse “senza gara”.

Quali sono però le conseguenze nel caso in cui all’esito delle verifiche, gli enti certificatori dovessero fornire un riscontro negativo? Il Codice dei contratti ha previsto un sistema di compensazione tramite l’introduzione di alcuni rimedi, molto simili a quelli, sopra citati, precedentemente introdotti dalle linee guida ANAC n.4:

  • la risoluzione del contratto,
  • l’escussione dell’eventuale garanzia definitiva;
  • la comunicazione all’ANAC
  • la sospensione del fornitore dalla partecipazione alle procedure sottosoglia indette dalla medesima Stazione Appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall’adozione del provvedimento.

Il soprarichiamato provvedimento sospensivo, in ossequio ai principi sanciti dalla Legge sul Procedimento amministrativo, deve essere adottato nel rispetto di quanto previsto dall’art. 7 della L. 241/1990 in tema di comunicazione di avvio del procedimento e deve consentire il giusto contraddittorio tra le parti. L’amministrazione procedente è tenuta, altresì, a motivare le decisioni assunte all’esito della valutazione delle memorie difensive prodotte e di tutte le circostanze fattuali e concrete, anche, ad esempio, in ordine alla quantificazione della sospensione.

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