Verifiche e controlli in fase esecutiva: richiamo di ANAC alle stazioni appaltanti
L'Autorità fornisce indicazioni sui controlli da svolgere in sede esecutiva per la verifica della corretta attuazione delle prestazioni rese dagli OE
Configurazione della lex specialis e del contratto d'appalto
Ricorda ANAC che costituisce buona prassi l’adeguata e puntuale predisposizione della documentazione di gara, inserendo previsioni dettagliate nei capitolati speciali e nei contratti, concernenti una analitica regolamentazione dei controlli e delle verifiche in corso di esecuzione, anche mediante tempistiche e modalità prestabilite a monte.
In particolare, è importante definire chiaramente ruoli e funzioni dei soggetti preposti ad espletare i controlli, oltre che prevedere ispezioni non programmate con cadenza periodica, predisporre delle check list di verifica oltre che degli schemi tipo di processo verbale in contraddittorio con l’appaltatore.
Può essere particolarmente utile anche prevedere:
- le fattispecie di inadempimento che danno luogo all’avvio del procedimento per l’applicazione delle penali contrattuali, disciplinando in maniera chiara il relativo procedimento;
- le modalità di verifica e controllo delle migliorie offerte dall’appaltatore in sede di partecipazione alla gara e le specifiche conseguenze connesse all’inadempimento rispetto alle stesse o alla difformità rispetto a quanto offerto.
Questo perché è stato riscontrato che la formulazione troppo generica delle clausole di un capitolato speciale d’appalto può determinare criticità nell’espletamento dei controlli in fase esecutiva, generando difficoltà nelle concrete modalità attuative dei controlli ad opera dei soggetti preposti dalle diverse stazioni appaltanti, in assenza di indicazioni chiare e precise contenute nei documenti di gara.
A questo proposito, sottolinea ANAC, il controllo operato dai DEC e dai RUP prende spesso avvio da segnalazioni dei fruitori del servizio o dai feedback negativi correlati ad avvenimenti critici e patologici delle prestazioni rese dall’appaltatore. Secondo l’Autorità, simili forme di controllo non sono conformi a quanto prescritto dalla normativa di riferimento.
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