Vetrate panoramiche (VEPA) in edilizia libera: ecco le condizioni
La nuova versione dell’art. 6, comma 1, lettera b-bis) del Testo Unico Edilizia inserisce tra gli interventi che non necessitano di titolo edilizio le vetrate panoramiche (VEPA)
Le Vetrate Panoramiche (VEPA)
Successivamente, con la Legge n. 142/2022 di conversione del Decreto Legge n. 115/2022 (Decreto Aiuti-bis), all'interno dell’art. 6, comma 1, del Testo Unico Edilizia è stata inserita la lettera b-bis), recentemente modificata dal Decreto Legge n. 69/2024 (Decreto Salva Casa), convertito in Legge n. 105/2024.
Di seguito le due versioni della citata lettera b-bis), pre e post Salva Casa.
Art. 6 (Attività edilizia libera) |
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Testo vigente fino al 29 maggio 2024 |
Testo vigente dal 30 maggio al 27 luglio 2024 |
Testo vigente dal 28 luglio 2024 |
1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali (…) i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo: |
1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali (…) i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo: |
1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali (…) i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo: |
b-bis) gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell'edificio o di logge rientranti all'interno dell'edificio, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche; |
b-bis) gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell'edificio o di logge o di porticati rientranti all'interno dell'edificio, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche; |
b-bis) gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell'edificio, di logge rientranti all’interno dell’edificio o di porticati, a eccezione dei porticati gravati, in tutto o in parte, da diritti di uso pubblico o collocati nei fronti esterni dell’edificio prospicienti aree pubbliche, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche; |
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