Vetrate panoramiche (VEPA) in edilizia libera: ecco le condizioni
La nuova versione dell’art. 6, comma 1, lettera b-bis) del Testo Unico Edilizia inserisce tra gli interventi che non necessitano di titolo edilizio le vetrate panoramiche (VEPA)
Occhio alla destinazione d’uso e alle linee architettoniche
Ciò premesso, occorre ricordare che l’istallazione all’interno delle VEPA di impianti termici è condizione sufficiente per il cambio della destinazione d'uso da superficie accessoria a superficie utile. Condizione che esclude apriori la VEPA tra gli interventi di edilizia libera.
L’argomento è stato oggetto di una recente sentenza del Consiglio di Stato (sentenza 23 luglio 2024, n. 6652) secondo la quale se la superficie, oltre che delimitata da vetrate richiudibili ed amovibili, è collegata agli impianti dell’appartamento e dotata di riscaldamento o altri impianti di areazione, allora si escluderebbe l’intervento da quelli di edilizia libera in quanto si creerebbe un volume chiuso potenzialmente abitabile.
Ultima, ma non meno importante, è la condizione legata alle preesistenti linee architettoniche che non devono essere modificate. Sul tema non esiste una giurisprudenza univoca anche perché il decoro architettonico non è di facile, immediata e univoca definizione. Nel caso si tratti di un condominio, il consiglio è quello di chiedere l’approvazione da parte dell’assemblea.
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