Vincolo paesaggistico e corsi d’acqua minori: il Consiglio di Stato rimette la questione alla Plenaria
Il Consiglio di Stato rimette all’Adunanza Plenaria la questione che riguarda il vincolo paesaggistico per fiumi, torrenti o corsi d’acqua minori
Terreni sopraelevati e vincoli paesaggistici nei 150 metri dai corsi d’acqua: cosa dice la legge? E come va interpretata?
Vincolo paesaggistico e corsi d’acqua minori: interviene il Consiglio di Stato
Ci sono disposizioni normative che, pur avendo superato i vent’anni di vigenza, continuano a generare dubbi applicativi. Non è un mistero che, all’aumentare del livello di dettaglio legislativo, corrisponda spesso una crescente difficoltà nel calare le norme nella complessità della realtà concreta.
Un esempio emblematico di questa ambiguità normativa arriva con l’ordinanza n. 2766/2025 della Seconda Sezione del Consiglio di Stato, che ha rimesso all’Adunanza Plenaria un quesito di rilevanza generale sull’estensione del vincolo paesaggistico ex art. 142, comma 1, lett. c), del D.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, o CBCP), in riferimento ai fiumi, torrenti o corsi d’acqua cosiddetti “minori”.
Il nodo interpretativo ruota attorno alla qualificazione delle aree sopraelevate rispetto al livello delle sponde o degli argini: possono considerarsi escluse dalla fascia di rispetto di 150 metri prevista dalla norma? E dunque, sono automaticamente fuori dal vincolo paesaggistico?
La vicenda prende avvio dal diniego implicito (silenzio-diniego, formato ex art. 36, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001) di un permesso di costruire in sanatoria richiesto per alcune opere edilizie situate lungo un fiume. L’amministrazione comunale ha ritenuto che le opere ricadessero all’interno della fascia paesaggisticamente vincolata, determinando l’inammissibilità dell’autorizzazione paesaggistica ex post.
L’appellante ha però sostenuto che, trovandosi le opere a un’altezza di 8,73 metri rispetto al letto fluviale, le stesse non insistessero sulle sponde o sui piedi degli argini, bensì su terreni sopraelevati, non riconducibili alle aree vincolate ai sensi dell’art. 142, lett. c), del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Il TAR ha respinto il ricorso. Ma il Consiglio di Stato ha ravvisato una questione interpretativa di massima rilevanza, rimettendola alla Plenaria.
Documenti Allegati
Ordinanza Consiglio di Stato 1 aprile 2025, n. 2766IL NOTIZIOMETRO