Vincolo paesaggistico e corsi d’acqua minori: il Consiglio di Stato rimette la questione alla Plenaria
Il Consiglio di Stato rimette all’Adunanza Plenaria la questione che riguarda il vincolo paesaggistico per fiumi, torrenti o corsi d’acqua minori
Il quadro normativo e il dubbio interpretativo
L’art. 142, comma 1, del D.lgs. n. 42/2004 individua tra le aree tutelate per legge:
- lett. a): le zone costiere fino a 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
- lett. b): i territori contermini ai laghi, sempre fino a 300 metri, anche per i territori elevati sui laghi;
- lett. c): i fiumi, torrenti e corsi d’acqua iscritti negli elenchi ufficiali, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri.
A differenza delle prime due lettere, la lettera c) non fa riferimento ai terreni elevati, né utilizza il termine generico di “territori”, ma parla espressamente di “sponde” e “argini”, suggerendo un’intenzione del legislatore di circoscrivere l’ambito del vincolo paesaggistico in modo più restrittivo.
Secondo il Consiglio di Stato, l’interpretazione puramente letterale dell’art. 142, lett. c), porterebbe a escludere i terreni sopraelevati dal vincolo, anche se situati entro i 150 metri dal corso d’acqua. Tale lettura si fonda su tre elementi principali:
- l’assenza di riferimenti ai terreni sopraelevati nella lett. c), presenti invece nelle lett. a) e b);
- la scelta lessicale del termine “sponda” o “piede dell’argine”, che richiama specifiche conformazioni morfologiche;
- la volontà legislativa di delimitare in modo differenziato le fasce tutelate, in considerazione della diffusa presenza di corsi d’acqua minori sul territorio nazionale.
Tuttavia, questa impostazione presenterebbe criticità evidenti. Escludere i terreni sopraelevati significherebbe sottrarre alla tutela paesaggistica un’ampia porzione di paesaggio fluviale, con un potenziale contrasto con l’art. 9 della Costituzione, che tutela l’ambiente e il paesaggio come valori fondamentali della Repubblica.
Documenti Allegati
Ordinanza Consiglio di Stato 1 aprile 2025, n. 2766IL NOTIZIOMETRO