Vincolo paesaggistico e corsi d’acqua minori: il Consiglio di Stato rimette la questione alla Plenaria
Il Consiglio di Stato rimette all’Adunanza Plenaria la questione che riguarda il vincolo paesaggistico per fiumi, torrenti o corsi d’acqua minori
Il quesito alla Plenaria
Il Consiglio di Stato – pur ipotizzando una possibile interpretazione estensiva dei concetti di “sponda” e “argine”, che comprenda anche i rilievi morfologici immediatamente contigui al corso d’acqua, qualora rilevanti dal punto di vista paesaggistico – ha, dunque, formulato all’Adunanza Plenaria il seguente quesito:
“Se, in relazione ai fiumi, torrenti o corsi d’acqua cd. «minori», debbano intendersi soggette al vincolo paesaggistico ex art. 142, comma 1, lett. c), del D.lgs. n. 42/2004 unicamente le porzioni di aree ricomprese nei 150 metri a partire dai piedi degli argini e dalle sponde, con esclusione delle aree sopraelevate”.
In attesa del pronunciamento, la questione resta aperta e tutt’altro che marginale: sono moltissimi i casi, specie in contesti rurali o collinari, in cui l’edificazione avviene in prossimità dei corsi d’acqua su terreni in lieve sopraelevazione. La risposta della Plenaria potrà incidere in modo determinante sulla legittimità di tali interventi e sulla possibilità di regolarizzarli in sanatoria.
Documenti Allegati
Ordinanza Consiglio di Stato 1 aprile 2025, n. 2766IL NOTIZIOMETRO