Violazione distanze e difformità dalla SCIA: niente sanatoria in area vincolata

La sanatoria paesaggistica prima del Salva Casa: qualunque intervento su immobili in area vincolata è da qualificare almeno come “variazione essenziale” e soggetto a demolizione

di Redazione tecnica - 11/11/2024

Gli abusi conseguiti in area vincolata che comportano incrementi di volume, seppur di minimo impatto rispetto al complesso delle opere edificate, risultano avere comunque un’indubbia rilevanza paesaggistica, anche se dovesse trattarsi di interventi realizzati in difformità dalla SCIA.

Di conseguenza, se venissero realizzati anche in assenza dell’autorizzazione paesaggistica obbligatoria, oltre che in violazione delle norme sulle distanze dai confini, il rilascio della sanatoria non sarebbe certo possibile, e in più per l’Amministrazione sarebbe legittimo, oltre che doveroso, emettere l’ordine di demolizione.

Difformità dalla SCIA in area vincolata: è variazione essenziale

A ribadirlo è il TAR Lazio con la sentenza del 17 ottobre 2024n. 17985, che rigetta un ricorso per l’annullamento del diniego di rilascio della sanatoria - richiesta ai sensi dell’art. 37 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) - in relazione a lavori di rivestimento delle facciate di un immobile preesistente che hanno comportato incrementi di volume, mutamento dei prospetti e violazione delle distanze dai confini; per giunta, in area soggetta a diversi vincoli paesaggistici, ai sensi del D.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

In particolare, si evidenzia come tutte le opere idonee a trasformare lo stato dei luoghi - che quindi comportano incrementi di volume e mutamenti dei prospetti dell’immobile - se vengono conseguiti in zona sottoposta a vincoli di tutela, sono soggetti all’applicazione dell’art. 32 del TUE, secondo il quale: qualunque intervento effettuato su immobili sottoposti a vincolo è da qualificare almeno come “variazione essenziale”, e, come tale, è soggetto alla sanzione demolitoria prevista dall’art. 31 del TUE.

Difatti, secondo una consolidata giurisprudenza, gli incrementi di volume non assentiti in area soggetta a vincoli di tutela comportano sempre un impatto paesaggistico di indubbia rilevanza, poiché le norme che disciplinano tali vincoli potrebbero prevedere anche l’immodificabilità assoluta dello stato dei luoghi, non consentendo quindi alcun tipo di modifica.

In area tutelata, dunque, anche gli ampliamenti abusivi di minima entità, se realizzati in assenza di autorizzazione paesaggistica, devono essere considerati difformi dal titolo e, di conseguenza, risulta doveroso per l’Amministrazione disporre il diniego della sanatoria e poi applicare la sanzione di ripristino dei luoghi.

In quanto alla citata violazione delle distanze dal confine, i giudici evidenziano che la normativa disposta dalle NTA del PRG vigente al momento della realizzazione dell’abuso imponeva il rispetto di una distanza dal confine non inferiore a 6 metri, mentre in questo caso la distanza è risultata essere pari a 5,45 metri.

Non può dunque essere rilasciato l’accertamento di conformità di cui all’art. 37 del TUE in relazione ad abusi che risultino difformi dalle disposizioni della normativa locale vigente al momento della realizzazione dell’illecito.

 

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