Violazione distanze e difformità dalla SCIA: niente sanatoria in area vincolata

La sanatoria paesaggistica prima del Salva Casa: qualunque intervento su immobili in area vincolata è da qualificare almeno come “variazione essenziale” e soggetto a demolizione

di Redazione tecnica - 11/11/2024

Variazioni essenziali: la sanatoria paesaggistica dopo il Salva Casa

Ricordiamo che con il D.L. n. 69/2024, convertito con modifiche e integrazioni in legge n. 105/2024, (c.d. Salva Casa) è stato eliminato l'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 32, secondo cui "Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono considerati variazioni essenziali".

Ne è derivato che in relazione a parziali difformità in area vicolata è stata introdotta una particolare procedura, inserita nel nuovo art. 36-bis del d.P.R. n. 380/2001, "Accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità e di variazioni essenziali", che al comma 4 dispone che "Qualora gli interventi di cui al comma 1 siano eseguiti in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, il dirigente o il responsabile dell’ufficio richiede all’autorità preposta alla gestione del vincolo apposito parere vincolante in merito all’accertamento della compatibilità paesaggistica dell’intervento, anche in caso di lavori che abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi ovvero l’aumento di quelli legittimamente realizzati. L’autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Se i pareri non sono resi entro i termini di cui al secondo periodo, si intende formato il silenzio-assenso e il dirigente o responsabile dell’ufficio provvede autonomamente. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nei casi in cui gli interventi di cui al comma 1 risultino incompatibili con il vincolo paesaggistico apposto in data successiva alla loro realizzazione".

Non si esclude quindi più a priori l'insanabilità degli abusi in area vincolata, ma si prevede la possibilità di ottenere il parere di compatibilità paesaggistica, anche mediante la formazione del silenzio-assenso.

 

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