Violazione distanze e difformità dalla SCIA: niente sanatoria in area vincolata
La sanatoria paesaggistica prima del Salva Casa: qualunque intervento su immobili in area vincolata è da qualificare almeno come “variazione essenziale” e soggetto a demolizione
Interventi di riqualificazione e deroga alle norme sulle distanze
Del tutto irrilevante, nel caso in esame, è poi il richiamo al D.lgs. n. 102/2014 (Norme sull’efficienza energetica) e alla L.R. Lazio n. 6/2008 (Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia), laddove il ricorrente sostiene che la violazione delle distanze sarebbe dovuta all’installazione del cappotto termico “in pietra”, che avrebbe comportato più spessore di quanto originariamente autorizzato nella concessione in sanatoria.
In sostanza si ritiene che, in virtù delle norme citate, il nuovo spessore sarebbe ammissibile anche in deroga alle norme sulle distanze, purché nel rispetto dei limiti imposti dal codice civile, senza specificare però le ragioni per le quali tali disposizioni dovrebbero essere applicabili a questa fattispecie, essendo che il decreto legislativo citato è entrato in vigore dopo la realizzazione degli abusi.
In più, si rileva che non è stata fornita alcuna prova né in ordine all’effettiva riconducibilità dell’intervento in esame tra gli interventi di riqualificazione energetica, né in merito al rispetto del requisito obbligatorio di riduzione dei limiti di trasmittanza imposto dal D.lgs. n. 192/2005, che disciplina le prestazioni energetiche degli edifici, e che richiede una riduzione minima pari al 10% dei suddetti limiti.
È stato dimostrato, invece, il superamento del limite del maggior spessore delle murature esterne di 25 cm, imposto dalla stessa Legge Regionale richiamata dal ricorrente all’art. 12, comma 1, dove, peraltro, viene specificato chiaramente che non sono ammesse deroghe alle norme sulle distanze dai confini.
In particolare, è emerso che le opere di rivestimento in pietra locale dei prospetti “hanno mutato le lunghezze e determinato la violazione dei distacchi dai confini, di circa 40-60 cm e differenze rispetto al progetto assentito di un intervallo che va da 20 a 45 cm, peraltro in zona plurivincolata sotto il profilo ambientale, paesaggistico e sismico”.
Il TAR conferma pertanto l’efficacia del diniego della sanatoria, con conseguente rigetto del ricorso.
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