Visto di conformità: alla Corte Costituzionale la questione sui soggetti abilitati
Secondo il Consiglio di Stato l'esclusione dei tributaristi dal novero dei soggetti abilitati è norma che limita la concorrenza e l'iniziativa economica
Tributaristi: il no del Fisco al rilascio del visto di conformità
Il diniego opposto dal Fisco si fonda appunto sull’esistenza di una riserva di legge per l’attività di rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni, ricavata dal comma 3 dell’art. 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il quale dispone che il visto di conformità è rilasciato su richiesta del contribuente dai «soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni».
A sua volta, la disposizione richiamata, e cioè l’art. 3, comma 3, del d.P.R. del 22 luglio 1998, n. 322, nell’elencare le categorie di «soggetti incaricati della trasmissione» delle dichiarazioni «in via telematica mediante il servizio telematico Entratel», indica alle lettere a) e b), menzionate nella norma di legge richiamante, le seguenti categorie professionali: «gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro» (lett. a); e «i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria» (lett. b);
La stessa norma contempla peraltro altre categorie di soggetti abilitati all’invio in forma telematica delle dichiarazioni dei redditi, tra cui quella individuata in via residuale dalla lettera e) negli «altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze». In attuazione di quest’ultima disposizione regolamentare, con decreto in data 19 aprile 2001 sono stati abilitati all’invio telematico «coloro che esercitano abitualmente l’attività di consulenza fiscale.
Infine, per completare il quadro normativo, Palazzo Spada ha richiamato l’art. 23 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164 che dispone al comma 1, che i professionisti «rilasciano il visto di conformità se hanno predisposto le dichiarazioni e tenuto le relative scritture contabili», ponendo una regola di «identità soggettiva tra il soggetto che appone il visto di conformità e colui che predispone le dichiarazioni e cura la tenuta delle scritture contabili», senza tuttavia consentire il reciproco, e cioè il rilascio del visto di conformità da parte del professionista che abbia presentato all’amministrazione finanziaria la dichiarazione dei redditi.
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