Visto di conformità: alla Corte Costituzionale la questione sui soggetti abilitati

Secondo il Consiglio di Stato l'esclusione dei tributaristi dal novero dei soggetti abilitati è norma che limita la concorrenza e l'iniziativa economica

di Redazione tecnica - 03/05/2024

Il visto di conformità

A livello amministrativo si è chiarito che il visto di conformità:

  • ha lo scopo di «garantire ai contribuenti assistiti un corretto adempimento di taluni obblighi tributari» e di «agevolare l’Amministrazione finanziaria nella selezione delle posizioni da controllare e nell’esecuzione dei controlli di propria competenza» (circolare del Ministero delle finanze del 17 giugno 1999, n. 134);
  • si articola in un visto c.d. leggero e uno pesante;
  •  la distinzione corrisponde ad altrettanti livelli di certezza sulla correttezza delle dichiarazioni fiscali:
    • il primo, previsto dall’art. 35, comma 2, lett. a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si sostanzia nell’attestazione di conformità tra i dati esposti nella dichiarazione dei redditi e la documentazione ad essa relativa e «implica il riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d’imposta, lo scomputo delle ritenute d’acconto» (così l’art. art. 2, comma 1, del citato decreto del Ministro delle finanze in data 31 maggio 1999, n. 164);
    • con il secondo, previsto dall’art. 35, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il professionista abilitato attesta la regolare tenuta della contabilità da parte del contribuente e la corrispondenza ad essa dei dati esposti nella dichiarazione dei redditi (art. 2, comma 2, del medesimo decreto ministeriale);

Secondo il Consiglio, l’incontestato rilievo pubblicistico del visto di conformità apposto sulle dichiarazioni dei redditi inviate all’amministrazione finanziaria, correlato all’attività di controllo di competenza di quest’ultima, esige che l’individuazione delle figure professionali abilitate al relativo rilascio risponda a ragioni di affidabilità e di competenza.

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