Visto di conformità: alla Corte Costituzionale la questione sui soggetti abilitati

Secondo il Consiglio di Stato l'esclusione dei tributaristi dal novero dei soggetti abilitati è norma che limita la concorrenza e l'iniziativa economica

di Redazione tecnica - 03/05/2024

La questione rimessa alla Corte Costituzionale

Nella sostanza, la disposizione di legge finisce per discriminare in modo non ragionevole una categoria di professionisti, quali gli appellanti, ai quali l’ordinamento pacificamente consente di:

  • operare come consulenti fiscali
  • predisporre e trasmettere le dichiarazioni fiscali
  • trattare e conservare i dati contabili, senza però poter rilasciare il visto di conformità, che al contempo non potrebbe essere rilasciato dai professionisti iscritti all’ordine, a causa del divieto di certificare le dichiarazioni fiscali non redatte personalmente dal professionista, creando una disparità di trattamento rispetto ai professionisti iscritti all’ordine non giustificata per le ragioni anzidette.

Di conseguenza si tratta di una disposizione che:

  • limita il libero esercizio dell’attività professionale e della iniziativa economica per le categorie non comprese nella medesima riserva, benché come nel caso dei tributaristi la professione sia per un verso riconosciuta e inquadrata nel sistema della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e per altro verso sia compresa tra quelle abilitate ai sensi del sopra richiamato art. 3, comma 3, lett. e) del DPR n. 322/1998 all’invio telematico delle dichiarazioni.
  • è in contrasto con la tutela della concorrenza, estendendo la riserva di attività anche ad attività pacificamente liberalizzate, ma il cui affidamento ai professionisti tributaristi non iscritti all’albo viene fortemente disincentivato, in contrasto con le menzionate riforme ispirate alla liberalizzazione di determinate attività e al carattere tassativo ed eccezionale delle attività riservate agli iscritti all’ordine

Non appaiono apprezzabili effettive ragioni, conclude il Consiglio, per impedire a professionisti abilitati all’invio delle dichiarazioni dei redditi all’amministrazione finanziaria l’ulteriore attività consistente nel rilasciare a favore di quest’ultima l’attestazione necessaria a semplificarne l’attività di controllo, profilandosi una discriminazione in danno della categoria professionale pregiudizievole per il loro diritto di matrice sovranazionale alla libera prestazione dei loro servizi, non necessaria perché sfornita di un sottostante motivo imperativo di interesse generale e sproporzionata perché eccedente gli obiettivi di tutela dell’interesse fiscale dello Stato.

Il giudizio è stato quindi sospeso, rimettendo alla Consulta, con l’ordinanza del 31 gennaio 2024, n. 995, la questione di legittimità costituzionale del’art. 35, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella parte in cui individua i soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità nell’elenco di professionisti contenuto nelle sole lett. a) e b) del comma 3 dell’art. 3, del DPR del 22 luglio 1998, n. 322, e non anche negli altri soggetti indicati dallo stesso comma 3 e, in particolare, in quelli di cui alla lett. e) in cui rientrano anche i tributaristi.

 

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