Whistleblowing: chiarimenti da ANAC sulla nuova disciplina

L'Autorità è intervenuta sul d.Lgs. n. 24/2023, già in vigore e che diventerà operativo a partire dal 15 luglio 2023, disciplinando i canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti, sia del settore pubblico che privato

di Redazione tecnica - 09/05/2023

Whistleblowing: il sistema di tutele

Il decreto prevede un Sistema di tutele fondato su:

  • Misure di sostegno: le misure di sostegno consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell’Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato. A tal proposito è istituto presso l’ANAC l’elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno.
  • Limitazioni delle responsabilità: non è punibile chi riveli o diffonda informazioni sulle violazioni:
    • coperte dall’obbligo di segreto;
    • relative alla tutela del diritto d’autore;
    • alla protezione dei dati personali;
    • riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata
  • Protezione dalle ritorsioni: è vietata ogni forma di ritorsione anche solo tentata o minacciata, ossia “qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto”.
  • Tutela della riservatezza: la segnalazione è sottratta all’accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato divieto di rivelare l’identità del segnalante.

Fondamentale il concetto di buona fede del segnalante al momento della segnalazione: è previsto che la persona segnalante beneficerà delle tutele solo se, al momento della segnalazione, aveva un motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere.

Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

Le misure di protezione si applicano anche:

  • al facilitatore (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve rimanere riservata);
  • alle persone dello stesso contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
  • ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente.
  • agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

 

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